COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 80. DELI

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MASSA LUBRENSE – GARA MASSA LUBRENSE / SAN GIORGIO

1926 DEL 21.02.2010 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, sul presupposto

dell’evidenza della responsabilità del calciatore Vinaccia Gennaro per il grave episodio riferito dall’arbitro,

nel supplemento di referto, allegato agli atti di gara. Peraltro, la condotta veniva reiterata in due differenti

momenti della gara, con una rilevabile, maggiore intensità dell’elemento psicologico. Tanto premesso, non

può accedersi nenanche alla richiesta subordinata di riduzione della squalifica, atteso che, in rapporto alla

gravità del fatto commesso, la sanzione irrogata dal Primo Giudice appare equa e proporzionata. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Vinaccia

Gennaro; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Massa

Lubrense.

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