COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 80. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
80. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MASSA LUBRENSE – GARA MASSA LUBRENSE / SAN GIORGIO
1926 DEL 21.02.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, sul presupposto
dell’evidenza della responsabilità del calciatore Vinaccia Gennaro per il grave episodio riferito dall’arbitro,
nel supplemento di referto, allegato agli atti di gara. Peraltro, la condotta veniva reiterata in due differenti
momenti della gara, con una rilevabile, maggiore intensità dell’elemento psicologico. Tanto premesso, non
può accedersi nenanche alla richiesta subordinata di riduzione della squalifica, atteso che, in rapporto alla
gravità del fatto commesso, la sanzione irrogata dal Primo Giudice appare equa e proporzionata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del calciatore Vinaccia
Gennaro; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Massa
Lubrense.