COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 84. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 04 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
84. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING ACACIE CASAVATORE – GARA SP. ACACIE
CASAVATORE / FUTSAL POMIGLIANO DEL 13.02.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto. Deve premettersi che la
società reclamante dichiara, nel suo reclamo, di aver allegato una certificazione dei Vigili Urbani, che,
viceversa, non risulta acclusa. Di conseguenza, non può accedersi ad alcune delle richieste, di cui al
reclamo di parte. Sotto gli aspetti di riferimento, dunque, non può che rinviarsi al rapporto arbitrale, che è,
per costate giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. Quanto alla commisurazione delle sanzioni,
questa C.D.T., in una valutazione approfondita ed equitativa, ritiene che le sanzioni inrflitte alla reclamante,
dal Primo Giudice, siano sproporzionate, per eccesso, rispetto all’effettiva gravità dei fatti imputati alla
reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a due giornate di gara la squalifica del campo della
società Sporting Acacie Casavatore, con la pena accessoria del campo neutro e della disposizione
di assenza di pubblico; di ridurre ad euro 450,00 l’ammenda; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.