F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 15 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 9 Febbraio  2010  www.figc.it 2) RICORSO DELL’AOSTA CALCIO A CINQUE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 15 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 9 Febbraio  2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MASTROGIACOMO BRUNO RODRIGUEZ IN PROPRIO FAVORE

(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D del 27.1.2010)

Con ricorso in data 4 febbraio 2010, la Società P.C.F. Aosta Calcio a 5 ha impugnato e chiesto l’annullamento e/o la riforma della delibera, di cui al Com. Uff. n. 12/D, con la quale la Commissione Tesseramenti, su richiesta di giudizio della IV Sezione della Corte di Giustizia Federale in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodriguez, ha dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento di detto calciatore in favore della stessa società P.C.F. Aosta Calcio a 5. A sostegno dell’odierno gravame, adduce la ricorrente, che invoca altresì la tutela del legittimo affidamento, l’assenza di responsabilità propria e del calciatore e, di converso, la documentata esistenza, nella vicenda del tesseramento del calciatore Mastrogiacomo, del requisito della correttezza e della buona fede soggettiva ed oggettiva, tanto propria quanto dello stesso calciatore. Controdeduce, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del reclamo, la A.S. Bergamo Calcio a 5, che questa Corte non ritiene tuttavia di ammettere al procedimento ed alla discussione fissata per il giorno 9 febbraio 2010, in quanto carente di interesse diretto con riguardo al petitum oggetto del presente giudizio. I fatti relativi al tesseramento, di cui v’è riscontro documentale, possono dirsi ormai pacifici. Vero è, dunque, che, come correttamente rilevato dalla Commissione Tesseramenti nel provvedimento qui impugnato:

i) il tesseramento del calciatore Mastrogiacomo era stato chiesto alla F.I.G.C. allegando il certificato di cittadinanza italiana e la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato presso federazioni estere;

ii) l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., da accertamenti effettuati presso la Confederacao Brasileira de Futbol, aveva da subito verificato (16-17 gennaio 2008) l’esistenza di un precedente tesseramento del Mastrogiacomo con la ADC Intellitopper, circostanza, questa, che il calciatore da subito negava e che la stessa Confederacao Brasileira provvedeva poi a rettificare, seppure a distanza di lungo tempo (24 marzo 2009), con la precisazione che il tesseramento era intercorso con la società brasiliana Internacional De Regatas. Del pari vero è tuttavia altresì il fatto, la cui rilevanza, a giudizio di questa Corte, non può essere trascurata, che l’Ufficio Tesseramento ha in effetti autorizzato in data 6 maggio 2009 il tesseramento del Mastrogiacomo con la società odierna ricorrente sulla base della originaria richiesta di quest’ultima – all’esito della decisione 27 aprile 2009 della Commissione Disciplinare Nazionale – nonostante la notizia (acquisita in data 24 marzo 2009 dal solo Ufficio Tesseramento e non anche dalla Aosta Calcio a 5 né dal calciatore) dell’effettiva esistenza del tesseramento con (altra e diversa dall’ADC Intellitopper) società appartenente a Federazione straniera. Ne consegue che, se è corretta la conclusione cui perviene la Commissione Tesseramenti di considerare non accoglibile, sulla base delle ultime risultanze acquisite, la richiesta di tesseramento del calciatore Mastrogiacomo così come formulata dalla Aosta Calcio a 5 e di giudicare per l’effetto invalido il relativo tesseramento, a giudizio di questa Corte non può essere trascurato come, nell’ambito del procedimento di tesseramento in questione, siano ravvisabili, per un verso, aspetti di indubbia contraddittorietà nell’operato dell’Ufficio Tesseramento anche per effetto delle contraddittorie risultanze istruttorie acquisite all’esito dei contatti con la Federazione straniera e, per altro verso, un comportamento improntato comunque a buona fede da parte della società tesserante. Una volta accertata, per effetto della comunicazione del 24 marzo 2009 della Confederacao

Brasileira de Futbol, l’esistenza del tesseramento del Mastrogiacomo per società appartenente a Federazione straniera, non può ignorarsi che al tesseramento del calciatore si sarebbe potuto e dovuto pervenire mediante il rigetto della originaria richiesta di tesseramento della Aosta Calcio a 5 ed il rilascio del transfert internazionale da parte della Federazione Brasiliana. Tale possibilità è stata tuttavia preclusa alla Aosta Calcio a 5 paradossalmente proprio dal rilascio della autorizzazione al tesseramento e, comunque, dalla mancata comunicazione della citata nota del 24 marzo 2009 della Confederacao Brasileira. Sussistono quindi, ad avviso di questa Corte, alla luce delle affatto peculiari vicende occorse, obiettive e motivate ragioni per disporre l’annullamento del tesseramento del calciatore Mastrogiacomo con efficacia ex nunc e dunque a far data dalla presente pronuncia. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Aosta Calcio a Cinque di Aosta, in parziale riforma della delibera impugnata, annulla il tesseramento del calciatore Mastrogiacomo Bruno Rodriguez con effetto dalla data odierna. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

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