F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 15 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 9 Febbraio 2010 www.figc.it 6) RICORSO DALL’U.S.D. VIRTUSVECOMP V
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 15 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 9 Febbraio 2010 www.figc.it
6) RICORSO DALL’U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LUCA PIZZINI SEGUITO GARA CITTÀ DI JESOLO/VIRUSVECOMP VERONA DEL 17.1.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)
La U.S.D. Virtusvecomp Verona ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, del 20.1.2010 con la quale è stata comminata la squalifica per tre gare effettive al calciatore Pizzini Luca “per avere, a gioco fermo, dopo una rincorsa di quaranta metri, spinto con forza un calciatore avversario mettendogli le mani intorno al collo e facendolo cadere a terra”. A sostegno dell’impugnazione la ricorrente sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell’infliggere un provvedimento ritenuto eccessivamente penalizzante in quanto il giocatore si sarebbe scontrato con il corpo di un avversario senza alcuna intenzionalità e per questo richiede la riduzione della squalifica ad una giornata. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Infatti non vi è motivo per distaccarsi dal rapporto stilato dall’arbitro della gara che ha puntualmente riportato i fatti accaduti. La decisione del Giudice Sportivo è congrua e pienamente commisurata al comportamento tenuto dal Pizzini. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Virtusvecomp Verona di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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