F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 18 Dicembre 2009  www.figc.it 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 18 Dicembre 2009  www.figc.it

1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 7.12.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la S.S. Lazio ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto, in relazione alla gara Roma/Lazio del 6.12.2009, l'ammenda di € 40.000,00. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito il minor apporto, rispetto ai sostenitori della Roma, nel lancio di petardi il che non sarebbe conciliabile con l'identità della sanzione comminata alle due società. In relazione, poi, ad avere, i propri sostenitori, disturbato l'azione del portiere avversario utilizzando un fascio di luce laser indirizzato anche verso l'allenatore, ha rilevato che essendo notorio che la propria tifoseria occupa la Curva Nord mentre quelli della Roma la Curva Sud e che il portiere di quest'ultima, nel secondo tempo, aveva alle spalle i tifosi ospiti, ne deriverebbe da ciò che la provenienza del raggio laser, come refertato dal sostituto Procuratore Federale addetto al controllo gara, non poteva coincidere con tale settore dello Stadio. Alla seduta del 18 dicembre 2009, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti richiedendo la riduzione della ammenda. Ciò premesso, osserva questa C.G..F. che, al di là di quanto eccepito circa la provenienza del raggio laser, la sanzione inflitta appare congrua alla luce di quanto verificatosi nel corso della gara, concretizzatosi nell'accensione di innumerevoli bengala e fumogeni e nel lancio di alcuni nel recinto di gioco nonché nel settore della tifoseria avversaria, in ripetute risse con la detta tifoseria avversaria, nel reciproco lancio di bottiglie, il tutto avendo comportato l'intervento delle Forse dell’Ordine, e determinato non da ultimo, al minutoi12° del primo tempo, la sospensione della gara per circa sette minuti e cagionato, per effetto dei lanci e dei tumulti, lesioni personali a tre stewards. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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