F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 18 Dicembre 2009  www.figc.it 2) RECLAMO DELL’U.S. GROSSETO AVVERSO LA S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 18 Dicembre 2009  www.figc.it

2) RECLAMO DELL’U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. MORA NICOLA SEGUITO GARA GROSSETO/ALBINOLEFFE DELL’8.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 149 del 9.12.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la U.S. Grosseto ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e ammenda di € 2.000,00 al calciatore Mora Nicola a seguito della gara Grosseto/Albinoleffe dell’8.12.2009. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la sproporzionatezza della sanzione rispetto alla condotta posta in essere dal Mora, con conseguente richiesta di riduzione della stessa. Ha, inoltre, ipotizzando la corretta squalifica per un turno per recidività in ammonizioni e l'ammenda di € 2.000,00 per la bestemmia, eccepito l'abnormità della squalifica per 2 giornate per avere, il Mora, rivolto all'arbitro l'espressione “sei scandaloso” che non configurerebbe un epiteto aggressivo bensì una espressione di accesa critica, forse eccessiva, da qualificarsi, al più, come irrispettosa ma scevra di connotazioni ingiuriose. A tal uopo la ricorrente ha richiamato precedenti decisioni disciplinari sulla fattispecie. Ha, quindi, concluso per la riduzione della sanzione irrogata a 2 giornate effettive di gara, con conferma dell'ammenda. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La condotta posta in essere dal Mora, infatti, così come puntualmente refertata dall'arbitro, ha il contenuto inequivoco dell'ingiuria aggravata dalle proferite bestemmie. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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