F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del  5 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del  5 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 1875/12PF08-09/SP/BLP DEL 15.10.2009 A CARICO:

DEL SIGNOR FRANCESCO PROSPERO (NELLA SUA QUALITÀ, ALL’EPOCA DEI FATTI, DI RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELL’A.C. SIENA S.P.A.) PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39, 40 E 91, COMMA 1 N.O.I.F.;

DEL SIGNOR MARCO BARONI (NELLA SUA QUALITÀ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA “PRIMAVERA” DELL’A.C. SIENA S.P.A.) PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 30 E 40 N.O.I.F.;

DEL SIGNOR ARROE SALCEDO JOHASIGNO (NELLA SUA QUALITÀ DI CALCIATORE DELLA SQUADRA “PRIMAVERA” DELL’A.C. SIENA S.P.A.) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 1, COMMA 6 C.G.S.;

DEL SIGNOR RE FEDERICO (NELLA SUA QUALITÀ, ALL’EPOCA DEI FATTI, DI CALCIATORE DELLA SQUADRA “PRIMAVERA” DELL’A.C. SIENA S.P.A. E ATTUALMENTE TESSERATO IN PRESTITO PER LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 1, COMMA 6 C.G.S.; DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO 1875/12PF08-09/SP/BLP DEL 15.10.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 27.11.2009)

Con rituale e tempestivo reclamo il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 40/CDN del 27.11.2009, comunicata in data 30.11.2009) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato l'improcedibilità dell'atto di deferimento 15.10.2009 n. 1875/12 pf.08- 09/SP/blp proposto nei confronti di Prospero Francesco, Baroni Marco, Joazhino Waldhir Arroe Salcedo, Re Franco e l'A.C. Siena S.p.A., per le violazioni loro rispettivamente ascritte. Ha, pertanto, eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S. al tempo vigente, rilevando, altresì, che, per quanto attiene alla mancata richiesta di proroga, la stessa non si era resa necessaria atteso che l'indagine nemmeno esisteva in quanto non era stata ancora aperta. Richiamava, a supporto della sua tesi, la decisione della C.G.F. - Sezione Consultiva, di cui al Com.Uff. n. 1 (2008/2009) dell’8.7.2008. Chiedeva: a) in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito; b) in subordine, previo annullamento della decisione gravata, procedersi all'esame degli atti di indagine e, affermata la sussistenza degli addebiti contestati, l'irrogazione delle sanzioni già richieste in prime cure, ovvero nella misura ritenuta di giustizia. La Commissione Disciplinare Nazionale, infatti, disattendendo le argomentazioni del Procuratore Federale ed in accoglimento delle prospettazioni contrarie dei deferiti, dichiarava l'improcedibilità del deferimento, atteso che risultava pacifico che l'indagine, relativa ai fatti commessi nella Stagione Sportiva 2007/2008, non si era conclusa, come richiesto dall'art. 32, comma 11, nel testo previgente del C.G.S., nella stessa annata, ma addirittura era stata iniziata in quella successiva, in assenza di qualsiasi richiesta di proroga. I deferiti, con le controdeduzioni scritte, contestavano la fondatezza del proposto reclamo concludendo per il suo rigetto. All'udienza del 15.1.2010 le parti comparivano davanti a questa competente C.G.F. - 1a Sezione Giudicante - insistendo sulle rispettive tesi e conformi conclusioni. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Giova, infatti, ribadire, in uniformità alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale dalla quale non intende discostarsi, che: 1) l'esposto, ovvero denuncia di fatti antidisciplinari, era pervenuto alla P.F. il 9.5.2008, quindi nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008; 2) in data 4.7.2008 era stato conferito ad un Sostituto l'incarico di procedere ad accertamenti; 3) nelle date 26.11.2008 e 10.12.2008, a termine ormai scaduto, il Procuratore Federale aveva richiesto procedersi ad un supplemento di indagine che aveva avuto luogo ed era terminato con la relazione del Sostituto in data 2.2.2009, senza che fosse stata, né richiesta né accordata, la proroga eccezionale prevista dall'art. 32, comma 11, dell'allora vigente C.G.S.. Prive di rilievo, infatti, sono da ritenere le argomentazioni del reclamante circa la violazione e falsa applicazione di cui in premessa, ciò in quanto, in conformità ai principi di giurisprudenza disciplinare, ai quali questa C.G.F. si riporta, e per lo stesso dettato letterale del su citato art, 32, comma 11, C.G.S. “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono (nel caso che ci occupa 2007/2008) concludersi prima dell'inizio della Stagione Sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla C.G.F.”; il che, come la stessa reclamante ha riconosciuto, non è avvenuto. Né è utile per la Procura Federale osservare che trattandosi di un esposto anonimo si erano resi necessari preliminari accertamenti al fine di stabilirne la fondatezza e procedere, poi, alla apertura dell'indagine formale. Come più sopra rilevato, poiché la Procura Federale aveva ricevuto un esposto anonimo (in termine penalistico, definibile “vestito”) con il quale venivano denunciati fatti antidisciplinari posti in essere dalla A.C. Siena S.p.A., avrebbe dovuto, di conseguenza, aprire formalmente l'indagine. Appropriato sul punto è da ritenere l'invocato richiamo dell'art. 335 – C.p.p. - Registro Notizie di Reato – che così statuisce “il P.M. iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'Ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato stesso è stato attribuito”, nel caso di specie la A.C. Siena S.p.A.. Alcun fondamento giuridico-sportivo può, infine, essere attribuito alla accezione in premessa sollevata dal Procuratore Federale e per conto, corretto deve ritenersi il richiamo della difesa dei deferiti al contenuto della decisione della C.G.F. - Sezione Consultiva – (Com. Uff. n. 1-2008/2009) con la quale, per eventi oggetto di indagine che si siano realizzati dopo il 15.4.2008, è stato riconosciuto il potere di proseguire le indagini oltre il termine, ex art. 32, comma 11, C.G.S., della conclusione della stagione agonistica. Con il presupposto, come è ovvio, che fosse stata richiesta dalla Procura Federale la proroga eccezionale delle indagini; il che, come più sopra lumeggiato, non era avvenuto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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