F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del  5 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICORSO DEL CALCIATORE DEL PRETE LORENZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del  5 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DEL CALCIATORE DEL PRETE LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Grosseto/Frosinone, disputato in data 11 aprile 2009 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida il calciatore Lorenzo Del Prete ed infliggeva a quest’ultimo la squalifica per tre giornate effettive di gara per aver, al termine del primo tempo, colpito un avversario con un violento calcio alla caviglia mentre gli altri giocatori si avviavano verso gli spogliatoi. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Lorenzo DelPrete, il quale lamenta l’assenza di qualsivoglia gesto violento, avendo colpito l’avversario con uno sgambetto privo di aggressività e di conseguenze fisiche per l’avversario stesso. Pertanto, il signor Del Prete, anche in ragione del pentimento dallo stesso manifestato, chiede la riduzione della squalifica a due giornate di gara. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 15 gennaio 2010, è presente, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Stefano Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in quanto l’avverbio “violentemente”, riportato nel referto del Quarto Ufficiale e riferito al comportamento tenuto dal signor Del Prete, non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella che vuole integrati, nel caso di specie, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Del Prete Lorenzo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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