F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del  5 Gennaio 2010  www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIATORE MAIETTA DOMENICO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del  5 Gennaio 2010  www.figc.it

3) RICORSO DEL CALCIATORE MAIETTA DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 18.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 156 del 21.12.2009)

Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore della società Frosinone Calcio S.r.l. Domenico Maietta, con riferimento alla gara Grosseto/Frosinone disputata a Grosseto in data 19 dicembre 2009, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto lo stesso calciatore Domenico Maietta nell’atto di reclamo lealmente ne da atto, testualmente affermando che egli “nulla vuole eccepire in ordine al proprio atteggiamento contrario ai principi di correttezza e lealtà” (così, testualmente, a pag. 2 dell’atto di reclamo). Preso atto che egli contesta esclusivamente l’entità della sanzione inflittagli, atteso che, a suo dire, non sarebbe stata correttamente parametrata alla capacità dell’atto da egli posto in essere ad assumere valenza di atto di natura violenta, in quanto effettivamente inidoneo a determinare conseguenze lesive nei confronti dell’avversario. Tenuto conto che nel rapporto dell’arbitro si legge testualmente (nella sezione “calciatori espulsi e motivazione”) che Maietta Domenico del Frosinone veniva espulso “Per condotta violenta, perché colpiva intenzionalmente con una manata alla nuca un avversario” sottolineandosi che detto avversario “poteva poi proseguire la gara” e che nella relazione del rappresentante della Procura Federale presente all’incontro sportivo si legge testualmente, con riferimento al medesimo evento che ha dato luogo alla espulsione del Maietta, che quest’ultimo alla fine del primo tempo “aveva colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario”. Rilevato come dalle due relazioni, il cui contenuto si è sopra sintetizzato nelle parti di rilievo per la presente decisione, non emerge inconfutabilmente la portata sicuramente violenta della condotta tenuta dal Maietta, in particolar modo con riferimento alle conseguenze nei confronti dell’avversario colpito, sicché emerge dal gesto del Maietta la sua sicura ascrivibilità nell’alveo della condotta antisportiva e contraria ai principi di lealtà, senza che altro profilo possa emergere dalle relazioni surriferite, tenuto conto anche della portata probatoria delle stesse, per come già più volte affermato dagli Organi della Giustizia Sportiva. Ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni, anche in via di fatto, sono idonee a ritenere parzialmente fondato il contenuto del reclamo, di talché può accogliersi in parte lo stesso riducendo la sanzione (già inflitta dal Giudice Sportivo nella misura di della squalifica per tre giornate effettive di gara) a due giornate di squalifica oltre ad € 2.500,00 di ammenda e ritenendosi che quest’ultima sia congrua, in quanto adeguata alla portata effettiva della condotta ascritta al Maietta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Maietta Domenico riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara ed ammenda di €. 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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