F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URG

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C. SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 25.1.2010 INFLITTA AL SIG. PREZIOSI FABRIZIO SEGUITO GARA GENOA/CATANIA DEL 14.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 15.1.2010)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 173 del 15.1.2010, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti del signor Fabrizio Preziosi, dirigente con incarico di direttore generale del Genoa C.F.C. S.p.A., la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 25 gennaio 2010 “per avere, al termine della gara (Genoa/Catania del 13.1.2010, ottavi di finale della TIM CUP) rivolto all’arbitro espressioni insultanti”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Genoa C.F.C. S.p.A., all’uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione nei limiti del pre-sofferto. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che “al termine della gara, durante il rientro nello spogliatoio, si avvicinava (all’arbitro n.d.r.) il dirigente del Genoa, signor Preziosi Fabrizio, ammesso alla panchina aggiuntiva, il quale …. pronunciava la seguente frase: almeno vergognati, fai schifo, sei proprio uno stronzo”. A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dalla società reclamante secondo cui sarebbe riferibile al signor Preziosi la sola espressione “almeno vergognati”. D’altro canto, le circostanze in cui si è consumata la condotta in contestazione, posta in essere direttamente ai danni dell’arbitro, cui il signor Preziosi si area nel frattempo avvicinato, inducono ad escludere errori, da parte del direttore di gara, nella percezione delle espressioni riportate nel referto. Del pari può ritenersi ampiamente acclarata la piena imputabilità al Preziosi della descritta condotta illecita, senza che, ai suddetti fini, possano assumere rilievo, quale esimente ovvero anche solo come circostanza attenuante, le suggestioni emotive indotte dalla gara. Questa Corte ha più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato; e ciò vale viepiù per i dirigenti, sia in ragione del ruolo ricoperto sia perché non direttamente partecipi dell’enfasi agonistica che talvolta coinvolge i calciatori (e comunque giammai opponibile come scusante). In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo. Del pari, alcun dubbio residua quanto alla natura illecita delle espressioni in addebito, inutilmente volgari, umilianti e dileggianti e, dunque, rette da una logica prettamente denigratoria. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi dal signor Preziosi, peraltro già recidivo (cfr. Com. Uff. del 26.10.2009 – squalifica fino al 2.11.2009), senza che possano assumere rilievo le deduzioni della reclamante in ordine alla condotta tenuta dal prevenuto per impedire che la contestazione dei tifosi del Genoa degenerasse. E’ pur vero che, nel rapporto redatto dal collaboratore della Procura Federale, si dà atto che, a fine gara, nel corso di una forte contestazione della tifoseria genoana, “…alcuni dirigenti del Genoa, tra i quali il figlio del Presidente, Fabrizio Preziosi, ed alcuni giocatori si sono attivamente prodigati per calmare gli animi ed evitare altri lanci di oggetti ed un accenno di invasione di campo …”. Tuttavia, non può essere sottaciuto che tale intervento – peraltro solo indirettamente connesso ai fatti costituenti addebito - ben può spiegarsi con la necessità di attenuare la responsabilità della propria società per le conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano dell’ordinamento disciplinare (come poi di fatto è avvenuto, avendo il Giudice Sportivo applicato alla società reclamante per le intemperanze dei propri tifosi una sanzione ridotta ex art. 14 comma 5 e 13 comma 1 lett. b) del C.G.S.). E ciò sembra avvalorato dalla contraddittorietà dei due atteggiamenti, orientati in direzioni tra loro diametralmente opposte (l’una fattivamente collaborativa e l’altra di spregio delle Istituzioni sportive) e, ciò nondimeno, verosimilmente assunti nell’ambito del medesimo contesto spazio – temporale.

D’altro canto, ed in disparte quanto finora osservato, la divisata condotta collaborativa, di per sé, non vale, in un ponderato giudizio di bilanciamento, ad attenuare la carica offensiva della condotta incriminata, rispetto alla quale la sanzione applicata (pari ad appena 10 gg. di inibizione) appare del tutto proporzionata. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it