F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICORSO A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 20 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO/PETRARCA PADOVA C5 DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 302 del 24.12.2009)

Con ricorso del 31 dicembre 2009, preceduto da rituale e tempestivo preavviso di reclamo, la “A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque” ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque del 24 dicembre 2009 con la quale era stato respinto il ricorso precedentemente proposto nei confronti del risultato della gara disputata il 5 dicembre contro la “Carrè Futsal Chiuppano”. A sostegno dell’impugnazione la “A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque”(d’ora in poi, per comodità, definita semplicemente “Petrarca”) deduceva una articolata serie di motivi che possono essere così riassunti:

a) il Petrarca aveva impugnato il risultato della gara lamentando la irregolarità del campo di giuoco sul quale erano presenti due canestri la cui parte inferiore era posta a metri 2,49 dalla superficie, anzichè a metri quattro secondo la previsione regolamentare, e la cui parte anteriore sporgeva, proiettandosi all’interno del terreno di giuoco per circa mt. 1,60 ;

b) il Petrarca aveva formulato riserva scritta prima dell’inizio della gara e le misurazioni effettuate prima della gara avevano confermato la posizione;

c) la decisione del Giudice Sportivo doveva ritenersi erronea in quanto:

1) il Giudice Sportivo avrebbe omesso di valutare il comportamento del Direttore di gara con riferimento alla presentazione della riserva scritta ed alla constatazione dell’irregolarità; avrebbe altresì omesso di valutare la dichiarazione del Direttore di gara allegata al referto attestante l’irregolarità del campo;

2) il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente valutato sia le risultanze del verbale di omologazione del campo sia quelle del documento di collaudo;

3) il Giudice Sportivo avrebbe inoltre omesso di valutare il Regolamento di giuoco e si sarebbe limitato ad una parziale valutazione del Regolamento degli Impianti e dei campi di Giuoco Sulla base di questi motivi, che trovavano ampio sviluppo nel ricorso, il Petrarca chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata, in riforma della decisione di primo grado, l’irregolarità della gara con conseguente sanzione sportiva della perdita a carico della Carrè Futsal Chiuppano con il risultato di 0-6, ai sensi dell’art. 17, comma 1, C.G.S.. In via subordinata chiedeva che, previo, comunque, accertamento della irregolarità, fosse disposta la ripetizione della gara ai sensi dell’art. 17, comma 4 C.G.S. La Carrè Futsal Chiuppano faceva pervenire memoria nella quale insisteva per la conferma della decisione di primo grado. Su richiesta della ricorrente venivano uditi nella seduta del 20 gennaio 2009 i rappresentanti della squadra. Il ricorso merita accoglimento nei sensi e nei limiti qui di seguito indicati. La Corte osserva, in primo luogo, che, effettivamente, non pare discutibile la presenza sul campo dei due canestri sporgenti posti ad una altezza di metri 2,49, così come indiscutibile risulta la circostanza delle tempestive riserve formulate dalla squadra del “Petrarca”. Il Giudice Sportivo è tuttavia pervenuto alla decisione di respingere il reclamo richiamandosi a due profili che si rivelano, in realtà, del tutto inconferenti. Inconferente è certamente il richiamo alle disposizioni del Regolamento che fissano un diverso e più elevato limite di altezza (sette metri) per dedurre la regolarità dell’altezza minima in base alla quale valutare la posizione di canestri atteso che questa disposizione entrerà in vigore nel corso dell’anno 2010. Ciò non significa però che il vigente limite di quattro metri debba essere disatteso e, di fatto, ignorato nella valutazione del fatto in questione. Analogamente, privo di rilievo appare il richiamo al verbale di omologazione, risalente, al 2005, sia perché nel predetto verbale non si rinviene alcun riferimento all’altezza, sia,  soprattutto, perché i canestri di cui si discute ben avrebbero potuto essere installati successivamente alla verifica in sede di omologazione. Considerato, dunque, che le conclusioni del Giudice Sportivo appaiono, nel complesso, errate resta da verificare, in virtù dell’effetto devolutivo che consegue all’appello proposto (appello che investe nella sua interezza la decisione di primo grado e nel quale sono state sostanzialmente riproposte le doglianze già formulate nella originaria impugnazione), la fondatezza nel merito dell’impugnazione. La Corte, infatti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, C.G.S. ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti specificamente impugnati e (comma 4) “se valuta diversamente, in fatto e in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito”. Ciò premesso la Corte osserva che – in base all’intera documentazione prodotta - i canestri in questione risultano effettivamente posti ad una altezza inferiore a quella minima vigente ed hanno rappresentato un ostacolo idoneo ad incidere sul regolare svolgimento della gara, anche in ragione della loro posizione sporgente. Sembra innegabile che un ostacolo che finisce per incidere non tanto sul terreno di giuoco (intendendosi per quest’ultimo il rettangolo delimitato dalle segnalazioni regolamentari) quanto piuttosto sul campo di giuoco (vale a dire sull’area complessivamente sovrastante e circostante nel quale si svolgono e, in parte, si proiettano attività di giuoco) abbia finito per incidere sulla regolarità e sul sereno svolgimento della gara. Basti ricordare al riguardo, per un verso, le potenziali limitazioni dei movimenti (ad es. in elevazione) degli atleti - in qualche modo condizionati anche dal pericolo rappresentato dall’ostacolo – e, per altro verso, dai possibili condizionamenti dei vari tipi di tiro che ben possono avere svolto la loro influenza sulla dinamica concreta della gara. Ci si trova, in altri termini, dinanzi a circostanze che, pur non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, hanno indubbiamente inciso, nel complesso, nel regolare svolgimento della gara e giustificano, pertanto, la ripetizione della stessa, che questa Corte ritiene di dover, pertanto, disporre, ai sensi dell’art. 17, comma a, lett. c) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova, annulla la delibera impugnata ed ordina la ripetizione della gara Carrè Futsal Chiuppano/Petrarca Padova C5 del 5.12.2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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