F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 4) RICORSO A.S.D. F.LLI BARI REGGIO EMILIA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
4) RICORSO A.S.D. F.LLI BARI REGGIO EMILIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA (COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C/1) F.LLI BARI/SPORTY RAVENNA DEL 9.12.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 26 del 23.12.2009)
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna L.N.D. - Com. Uff. n. 26 del 23.12.2009 ha rigettato il reclamo della AS F.lli Bari, “considerato che il regolamento - Com. Uff. n. 6\09 del CRER - stabilisce che si qualificheranno per la finale le squadre che, nel computo fra andata e ritorno, avranno realizzato il maggior numero di reti; con parità di reti (come nel caso in esame) si procederà con i calci di rigore”. Con il presente gravame la F.lli Bari impugna il predetto provvedimento deducendo la violazione del regolamento - Com. Uff.n. 6\09. In via preliminare si osserva che la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado nei ricorsi presentati avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e della Commissione Disciplinare Nazionale,ma non avverso la decisione di un Giudice Disciplinare Territoriale. Nel caso in esame ci si trova,quindi, di fronte ad un terzo grado di giudizio con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi degli art. 37 e 31 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. F.lli Bari Reggio Emilia di Reggio Emilia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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