F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it 1) RECLAMO F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it

1) RECLAMO F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE TODDE FABIANO NATO IL 18.11.1988

(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007)

Il 10.10.2007, Fabiano Todde, nato a Iglesias il 18.11.1988, adiva la Commissione Tesseramenti per chiedere l’annullamento del proprio tesseramento, in favore della F.C. Monteponi Iglesias. Il calciatore lamentava che la richiesta di tesseramento, in data 30.9.2005, era stata validamente sottoscritta esclusivamente dalla madre, in quanto la firma del padre era apocrifa. La Commissione Tesseramenti, con deliberazione pubblicata nel Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007, accoglieva il reclamo. Il Giudice, verificata l’apocrifia della firma riferita al padre, stabiliva che, in applicazione dell’ art. 39 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), per la validità del tesseramento di minori, fosse necessaria la firma di entrambi i genitori, esercenti la potestà genitoriale. Il 14.12.2007, la F.C. Monteponi Iglesias proponeva ricorso davanti alla Corte di Giustizia Federale. La società affermava che la richiesta di tesseramento fosse stata validamente sottoscritta da entrambi i genitori. Fabiano Todde presentava le proprie controdeduzioni in data 22.12.2007. Oltre a richiamare le valutazioni effettuate dalla Commissioni Tesseramenti, il calciatore precisava, ad ulteriore dimostrazione della propria tesi, che il padre si trovava all’estero , per lavoro, nel periodo in esame. La Corte di Giustizia Federale, con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 89/CGF del 30.1.2009, a seguito di riunione tenuta il giorno precedente, decideva di rimettere gli atti della causa alla Procura Federale, per accertare l’apocrifia delle firme. L’1.9.2009, la Procura Federale comunicava alla Corte l’esito delle indagini. Delle due firme, soltanto quella della madre non era apocrifa. La Corte di Giustizia, in data 5.10.2009, si riuniva per la decisione. La Corte è chiamata a giudicare sulla validità della richiesta di tesseremanto di un calciatore minorenne, sottoscritta esclusivamente da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Le indagini, rimesse alla Procura Federale, permettono, infatti, di dimostrare che la richiesta di tesseramento di Fabiano Todde, allora minorenne, venne firmata validamente soltanto dalla madre. La firma del padre, al contrario, risulta apocrifa. L’ art. 39 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che “la richiesta di tesseramento è redatta su moduli …., debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante la società.”. La norma non dispone espressamente la sottoscrizione di ciascun titolare della potestà genitoriale. Bisogna, allora, verificare se  la richiesta di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere. Il quesito trova risposta nella natura degli atti del minorenne. Il codice civile (art. 320) distingue tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Atti di ordinaria amministrazione sono quelli he non possiedono un rilevante valore economico, sia in assoluto sia in relazione alla composizione del patrimonio, e comportano un margine di rischio moderato per il patrimonio medesimo, garantendone la conservazione del valore (cfr. Cass., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7546). Atti di straordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono dette caratteristiche. Atti, quindi, di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per la consistenza del patrimonio. Ai sensi dell’art. 320, con elencazione non tassativa, rientrano in questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione di ipoteche, dazione di pegni,  accettazione o rinunzia di eredità, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali, nonché la promozione, la transazione e la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti. La classificazione compiuta dal legislatore si traduce in un differente regime normativo. Il primo comma dell’art. 320 sancisce: “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore”. Ciascun genitore, quindi, ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione. Nelle restanti ipotesi, ovvero per gli atti di straordinaria amministrazione, i genitori devono agire congiuntamente. Tutto ciò premesso, la richiesta di tesseramento di un calciatore minorenne deve essere considerata come atto di ordinaria amministrazione. La Corte sostiene che la richiesta di tesseramento non presenta le caratteristiche necessarie per una differente qualificazione. Si tratta di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Del resto, da un paragone tra questa fattispecie e i casi tipizzati dal codice civile, emerge che gli atti di straordinaria, visto il valore economico, pongono un pericolo ben maggiore per il patrimonio del minore. Ne deriva come conseguenza che la richiesta di trasferimento costituisce atto che ciascun genitore ha il potere di porre in essere autonomamente. E’ sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori, esercenti la potestà genitoriale, per la validità del contratto. Nel caso di specie, il tesseramento deve essere considerato pienamente valido. La firma del padre del calciatore non era necessaria per la validità della richiesta di tesseramento, debitamente sottoscritta dalla madre. L’apocrifia della firma, quindi, non inficia la legittimità del contratto.Ad ulteriore sostegno del giudizio, è possibile richiamare l’art. 317 del codice civile. La norma, sotto la rubrica “Impedimento di uno dei genitori”, sancisce: “Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”. Al fine di garantire l’esercizio della potestà genitoriale, il legislatore stabilisce che ciascun genitore può agire esclusivamente, nel caso di impedimento dell’altro. Per impedimento si intende una circostanza di carattere oggettivo, quale la lontananza o l’incapacità, che non renda possibile l’esercizio della potestà genitoriale. Nel nostro caso, il padre del calciatore, come dallo stesso affermato, si trovava all’estero per lavoro, al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento. In applicazione dell’ art. 317, la madre del giocatore diveniva automaticamente titolare del potere di agire in modo esclusivo. Il padre, impedito dalla permanenza all’estero, non aveva oggettivamente possibilità di esercitare la potestà genitoriale. La richiesta di tesseramento, quindi, veniva validamente sottoscritta dalla madre, legittimata ad agire in via autonoma. Alla luce del ragionamento, la Corte di Giustizia Federale considera il tesseramento del calciatore Fabiano Todde, in favore della F.C. Monteponi Iglesias, conforma alla disciplina vigente. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Monteponi Iglesias di Iglesias (Carbonia-Iglesias) annulla la delibera impugnata e per l’effetto ripristina il tesseramento del calciatore Todde Fabiano in favore della F.C. Monteponi Iglesias. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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