F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it 2) RECLAMO S.S.C. NAPOLI CALCIO S.P.A. AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it

2) RECLAMO S.S.C. NAPOLI CALCIO S.P.A. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 ALL’A.S.D. BOVOLONE A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS/NOIF RELATIVO AL CALCIATORE MATTEO GIANELLO

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 20/D del 28.5.09)

La "S.S.C. Napoli S.p.A." ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche nella riunione del 28.5.2009 (Com. Uff. n. 20/D), in merito alle contestazioni della stessa società in ordine alla certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. del Premio alla Carriera (art. 99 bis N.O.I.F.) per il calciatore Matteo Gianello. La vicenda processuale è facilmente riassumibile. L'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. con provvedimento in data 3.4.2009, su istanza dell'"A.S.D. Bovolone", aveva certificato in € 18.000,00 il Premio alla Carriera dovuto dalla "S.S.C. Napli S.p.A." alla suddetta società dilettantistica, in seguito all'esordio in serie A, avvenuto in data 23.9.2007 (gara Empoli/Napoli) del calciatore Gianello Matteo, nato il 7.5.1976 e già tesserato con la "A.S.D. Bovolone" nella Stagione Sportiva 1988/1989. Avverso tale provvedimento la "S.S.C. Napoli S.p.A." aveva avanzato reclamo alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., sostenendone l'illegittimità per motivi procedurali e di merito. In particolare, la società reclamante eccepiva, in rito, il mancato ricevimento della richiesta avanzata dalla "A.S.D. Bovolone", cosa che avrebbe comportato, a suo dire, la violazione dei principi inderogabili sulla corretta e responsabilità dell'azione amministrativa (Legge 7.8.1990 n. 241 - applicabile secondo la società reclamante anche alle Federazioni Sportive Nazionali), nonché la lesione del diritto costituzionale di difesa per mancanza del contraddittorio. Nel merito, invece, si contestava la rilevanza del periodo di militanza del calciatore presso la "A.S.D. Bovolone", in quanto ritenuto non significativo nella carriera del calciatore, richiamando, a sostegno, alcuni precedenti dello stesso Organo adito. La Commissione Vertenze Economiche, con decisione del 28.5.2009, (Com. Uff. n. 20/D), rigettava il reclamo della "S.S.C. Napoli S.p.A." confermando la certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi. Rilevava la Commissione che l'eccezione di rito non poteva essere accolta in quanto la "A.S.D. Bovolone" aveva rispettato in toto la normativa federale in materia, che non prevede l'invio, in copia, della richiesta di certificazione del Premio alla società controinteressata, in quanto quest'ultima, non coincidendo necessariamente con la società con la quale il calciatore ha esordito, potrebbe risultare non perfettamente individuabile da parte della società richiedente al momento della presentazione dell'istanza. In ordine alla asserita violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la Commissione Vertenze Economiche affermava la piena legittimità della certificazione impugnata in quanto risultato di un'attività meramente ricognitiva e certificativa diretta a verificare l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento e la quantificazione del Premio alla Carriera sulla scorta di dati ufficiali e rispetto alla quale il diritto di difesa risulta comunque assicurato dalla facoltà di impugnativa della certificazione prevista dall'art. 99 bis comma 2 N.O.I.F., attraverso la quale può essere fatta valere, nel rispetto del contraddittorio, la tutela delle proprie posizioni. Quanto al merito, la Commissione Vertenze Economiche osservava che il principio invocato dalla società reclamante aveva trovato applicazione per giustificare il diniego del diritto al Premio nell'ipotesi in cui il tesseramento per la squadra dilettantistica richiedente si fosse inserito in modo "anomalo" all'interno di una carriera già sostanzialmente proiettata nel modo del professionismo sportivo, così da potersi effettivamente ritenere una parentesi del tutto irrilevante dal punto di vista della formazione sportiva rispetto al coronamento finale del percorso professionale. Nel caso di specie, la Commissione non aveva riscontrato nessuna particolare anomalia nella carriera del calciatore, la cui progressione, anzi, indicava l'utilità del periodo di formazione dilettantistica. Oltre tutto, la Commissione rilevava che l'attuale formulazione dell'art. 99 bis N.O.I.F. quantifica il premio alla Carriera in ragione di € 18.000,00 per ogni anno di formazione, confermando, in tal modo, che anche un solo anno di formazione sportiva dilettantistica, se inserito in modo fisiologico nella carriera del calciatore, impone il riconoscimento del premio in favore della società dilettantistica, nella quale lo stesso ha militato. Avverso a tale pronuncia della Commissione Vertenze Economiche, ha proposto reclamo la "S.S.C. Napoli S.p.A." riproponendo sostanzialmente nel merito, l'argomentazione della irrilevanza ai fini della formazione del calciatore dell'attività svolta per la "A.S.D. Bovolone" ed avanzando, in rito, un nuovo argomento di contestazione e cioè il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al tesseramento del calciatore per la "A.S.D. Bovolone" nella Stagione Sportiva 1988/1989. All'udienza del 5.10.2009, il procuratore della "A.S.D. Bovolone", si riportava alle proprie controdeduzioni, mentre il procuratore della "S.S.C. Napoli S.p.A." eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della costituzione in giudizio della "A.S.D. Bovolone" per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art.38 C.G.S. e si riportava per il resto alle argomentazioni sviluppate nel reclamo introduttivo. La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla "S.S.C. Napoli S.p.A." e di conseguenza dichiara doversi espungere dal presente procedimento gli atti prodotti dalla "A.S.D. Bovolone". Proseguendo nella valutazione del reclamo avanzato dalla "S.S.C. Napoli S.p.A.", codesta Corte ritiene di non accogliere il primo motivo di reclamo, in quanto non proposto nel procedimento innanzi alla Commissione Vertenze Economiche. Esso, pertanto, costituisce domanda nuova inammissibile innanzi alla Corte di Giustizia Federale (art. 37 comma 3 C.G.S.). Quanto al secondo motivo di reclamo, ritiene codesta Corte che esso, non contenga elementi di novità e che le argomentazioni svolte in proposito dalla Commissione Vertenze Economiche siano condivisibili ed immuni da vizi logici e giuridici, con la conseguenza che, nel caso di specie, sono da ritenersi presenti tutti i presupposti per il riconoscimento del premio alla carriera, ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli Calcio S.p.A. di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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