F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it 3) RECLAMO A.C. PRO SESTO AVVERSO IL PROVVEDIME

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it

3) RECLAMO A.C. PRO SESTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO TRA IL CALCIATORE LANER SIMON E LA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE

(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 03/D del 30.7.2009)

La C.G.F. letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva: premesso che:

1) in data 11.8.2007, la società U.C. Albinoleffe S.r.l. trasferiva a titolo definitivo l’atleta Simon Lener alla società A.C. Pro Sesto S.r.l. con accordo di partecipazione nella misura del 50% agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto stesso;

2) in data 7.7.2009, non essendo stato raggiunto un accordo in merito alla definizione del rapporto ed essendo stata esperita la procedura di offerta in busta chiusa per determinare quale delle due società avrebbe avuto diritto a tesserare il calciatore con formula definitiva, veniva comunicato l’esito delle buste a seguito del quale la Lega Nazionale Professionisti concedeva il visto di esecutività per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva tra l’atleta Simon Lener e la società U.C. Albinoleffe S.r.l.l a far data dall’1.7.2009;

3) in data 15.7.2009, la società A.C. Pro Sesto srl proponeva reclamo d’urgenza ex art. 47, C.G.S., di fronte alla Commissione Tesseramenti, avverso la decisione della Lega Nazionale Professionisti resa in data 7.7.2009, a seguito della risoluzione dell’accordo di partecipazione stipulato in data 11.8.2007;

4) in data 30.7.2009, la Commissione Tesseramenti deliberava il rigetto del reclamo promosso dalla società A.C. Pro Sesto S.r.l. avverso il provvedimento della Lega Nazionale Professionisti pronunciato in data 7.7.2009;

5) in data 11.8.2009, la Commissione Tesseramenti trasmetteva uno stralcio della delibera relativa al rigetto del reclamo della A.C. Pro Sesto S.r.l. alle parti interessate;

6) in data 17.08.09, la società A.C. Pro Sesto S.r.l. preannunciava reclamo, ai sensi dell’art. 48, comma 5, C.G.S., avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Tesseramenti in data 30.7.2009;

7) in data 18.8.09, la Corte di Giustizia Federale,

a) preso atto dell’intervenuto reclamo, richiedeva alla Commissione Tesseramenti copia della delibera appellata e della relativa documentazione postale di notifica, ottenendo in pari data dalla Commissione Tesseramenti la rimessione degli atti relativi al procedimento in oggetto;

b) trasmetteva copia di tutti gli atti pervenuti da parte della Commissione Tesseramenti alla società A.C. Pro Sesto S.r.l., contestualmente comunicando alla società medesima il termine di 7 giorni entro il quale far pervenire i motivi del reclamo e gli importi imputati a tassa di reclamo e rimborso;

8) in data 19.8.2009, la Corte di Giustizia Federale, a seguito di previa richiesta effettuata dalla società U.C. Albinoleffe S.r.l. in data 18.8.2009, trasmetteva copia di tutti gli atti pervenuti da parte della Commissione Tesseramenti alla società suddetta, contestualmente informandola della possibilità di presentare controdeduzioni difensive, corredate dagli importi imputati a rimborso;

9) in data 25.9.2009, la società A.C. Pro Sesto S.r.l. comunicava alla Corte di Giustizia Federale di non voler dare seguito al preannuncio di reclamo inoltrato in data 17.8.2009, per cessata materia del contendere e conseguente venir meno dell’interesse ad agire;

10) in data 28.9.2009, la società U.C. Albinoleffe S.r.l. comunicava alla Corte di Giustizia Federale di accettare la volontà della società A.C. Pro Sesto S.r.l. di non dare seguito al preannunciato reclamo per cessata materia del contendere, e chiedeva di conseguenza l’archiviazione della pratica.

Sulla base di quanto esposto questo Organo Giudicante, ha adottato la seguente decisione. L’appellante ha proposto reclamo avverso la declaratoria di validità del tesseramento in favore della società U.C. Albinoleffe S.r.l. in data 17.8.2009. Al preannuncio di reclamo, tuttavia l’A.C. Pro Sesto S.r.l. non ha fatto seguire, nei termini di rito, l’appello motivato a seguito dell’invio degli atti da parte della Segreteria della Corte di Giustizia Federale. Questo Organo Giudicante pertanto, ritiene inammissibile il proposto gravame per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di trasmissione degli atti ufficiali ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett.a) C.G.S.. Per l’effetto, conferma la delibera della Commissione Tesseramenti del 30.7.2009 – Com. Uff. n. 3/D, con la quale si è pronunciata la declaratoria di validità del tesseramento dell’atleta Simon Lener in favore della società U.C. Albinoleffe S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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