F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it 8) RECLAMO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO IL RICONOS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it

8) RECLAMO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELLA U.S. VIRTUS VECOMP VERONA RELATIVAMENTE AL CALCIATORE BRIGHENTI ANDREA

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

In data 16.9.2009 la società A.C.Pavia S.r.l. ricorreva innanzi a questa Corte di Giustizia Federale per ottenere la riforma della decisione adottata dalla Commissione Vertenze Economiche in data 30.7.2009, che accoglieva il ricorso dell’USD Virtus Vecomp Verona, riconoscendo a tale società il diritto al premio di addestramento e formazione tecnica previsto dall’art. 99 N.O.I.F.. Nel suo reclamo la società Pavia sosteneva che la Virtus Verona non avesse diritto al premio di addestramento e formazione, in quanto tale ultima società e il calciatore Andrea Brighenti avevano concordato lo svincolo, rientrando, quindi, ad avviso della reclamante, esclusivamente nella fattispecie normata dall’art. 108 N.O.I.F.. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La questione, non nuova, è stata in effetti più volte delibata da questa Corte di Giustizia Federale (da ultimo, Ternana Calcio/ASD Leonessa Altamura – Com. Uff. n. 120/CGF) che ha disatteso la tesi proposta dalla ricorrente società, ritenendo che la vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma, un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F., nel disciplinare la fattispecie, fa riferimento unicamente all’attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato è operato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e, non è senza significato, perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. Le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente, che vengono qui esaminate per mera completezza di indagine, sono assolutamente prive di pregio. In particolare osserva la Corte Federale che l’accordo risolutorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 99, solo con l’accordo scritto tra le due società. Né d’altra parte può sostenersi che diversamente opinando l’art. 108 costituirebbe una duplicazione dell’art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica. Né maggior pregio ha l’osservazione che una diversa interpretazione dell’art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l’eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente. Il ricorso dunque, anche sotto il profilo sistematico, risulta infondato e come tale va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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