F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it 9) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it

9) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ZAGAGLIA FRANCESCO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 15 C.G.S.

Premesso che:

11) in data 16.12.2008, il Collegio Arbitrale, presso la Commissione Agenti Calciatori, definiva la controversia insorta tra l’atleta signor Daniele Corvia e l’Agente di Calciatori signor Francesco Zavaglia, con lodo depositato in data 18.12.2008 (in Arbitrato F.I.G.C. n. 14 Stagione Sportiva 2007/2008) e comunicato all’agente in data 24.12.2008;

12) in data 5.1.2009, il Collegio Arbitrale, con ordinanza depositata il 2.2.2009 e comunicata all’agente il 6.2.2009, disponeva la liquidazione definitiva del compenso dovuto ai componenti del Collegio Arbitrale medesimo, assegnando all’arbitro avv. Salvatore Porretto l’importo complessivo di € 1.200,00 oltre accessori e spese pari ad € 823,02 per l’attività professionale svolta;

13) in data 26.1.2009 l’arbitro avv. Salvatore Porretto inviava nota pro forma, alla quale facevano seguito ulteriori comunicazioni, al signor Francesco Zavaglia al fine di ottenere la corresponsione del saldo liquidato dal Collegio Arbitrale, pari alla complessiva somma di € 1.025,40;

14) in data 15.5.2009 l’arbitro avv. Salvatore Porretto sollecitava il pagamento del saldo concedendo al signor Francesco Zavaglia un termine non superiore a sette giorni per l’accredito delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale in data 5.1.2009;

15) in data 9.6.2009, a seguito del mancato riscontro ai solleciti da parte del signor Francesco Zavaglia, l’avv. Salvatore Porretto chiedeva alla Camera Arbitrale di procedere coattivamente a carico dell’agente inadempiente, ai sensi dell’art. 11, comma 2 e 3, R.E.A.A.C., per il recupero della complessiva somma indicata nella nota pro forma trasmessa in data 26.1.2009 al debitore;

16) a seguito di tale comunicazione, in data 19.6.2009, la Commissione Agenti Claciatori, trasmetteva segnalazione alla Procura Federale in merito al mancato adempimento del signor Francesco Zavaglia al lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 16.12.2008;

17) la Procura Federale, pertanto, in data 6.8.2009, ritenendo integrata la violazione prevista e sanzionata dall’art. 8, comma 15, C.G.S. deferiva il signor Francesco Zavaglia alla Corte di Giustizia Federale per il mancato pagamento all’avente diritto avv. Salvatore Porretto, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, delle somme indicate nel lodo e nella successiva ordinanza di liquidazione delle spese;

18) nel corso della riunione del 5.10.2009, la Procura Federale ha chiesto condannarsi il signor Zavaglia al pgamento di un’ammenda di € 5.000,00. Tutto ciò premesso, questa Corte osserva che, seppur è pacifico che, a seguito dell’ordinanza del Collegio Arbitrale di liquidazione definitiva del compenso spettante all’arbitro avv. Salvatore Porretto, il signor Francesco Zavaglia è risultato inadempiente, lasciando inutilmente decorrere il termine di 30 giorni per l’accreditamento degli importi dovuti, e che, al momento del deferimento da parte della Procura Federale, detto pagamento risulta tuttavia avvenuto, ciò tuttavia non integra la violazione dell’art. 8, comma 15, C.G.S., dal momento che, a norma di tale disposizione, sono le sole società professionistiche ed i tesserati i naturali destinatari della prescrizione suddetta. A corroborare tale conclusione provvede l’art. 1, comma 3, Regolamento Agenti, a mente del quale gli agenti non possono essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C.. Questo Organo Giudicante ritiene quindi non contestabile nei confronti del signor Francesco Zavaglia la sanzione di cui all’art. 8, comma 15, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento del Procuratore Federale, proscioglie il signor Francesco Zavaglia dall’incolpazione ascrittagli.

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