F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009  www.figc.it 1) RICORSO DEL SIG. PECORARO ANTONIO AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009  www.figc.it

1) RICORSO DEL SIG. PECORARO ANTONIO AVVERSO LODO ARBITRALE N. 78/89 SEGUITO CONTROVERSIA INSORTA IN ORDINE ALL’ACCORDO ECONOMICO TRA IL RECLAMANTE E L’A.S.D. LUCO CANISTRO S.R.L. (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 7 del 27.6.2009)

Il signor Pecoraro Antonio ha rappresentato di aver concluso un accordo economico, in qualità di allenatore della società Luco Canistro, in base al quale avrebbe avuto diritto alla corresponsione di determinate somme. Ha lamentato che nel concreto dette somme non gli sarebbero state puntualmente ed integralmente corrisposte dalla società. Sulla base di tali premesse, ha adito il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. ricorso del 14.2.2009) al fine di ottenere il riconoscimento della propria pretesa. Il Collegio, con una ricostruzione puntuale della vicenda che prendeva le mosse dalle controdeduzioni della società Luco Canistro, la quale documentava gli avvenuti integrali versamenti di quanto dovuto all’allenatore ricorrente, rigettava con decisione inappellabile (n. 78/89) il ricorso. La decisione veniva comunicata all’interessato il 3.7.2009. In data 20.9.2009 il signor Pecoraro proponeva, avanti il medesimo Collegio arbitrale, istanza di annullamento e revoca del lodo, nel contempo chiedendo la concessione della deroga alla clausola compromissoria per adire la Giustizia ordinaria. Il 22.9.2009 la segreteria del Collegio adito segnalava che la richiesta di revoca poteva essere inoltrata solo alla Corte di Giustizia Federale e la richiesta di deroga alla clausola compromissoria alla Presidenza della F.I.G.C.. Il 12.10.2009 veniva trasmessa a questa Corte istanza di annullamento e revoca del lodo arbitrale con atto che porta in calce il nome dell’interessato ma che non è dal medesimo sottoscritto. Detto atto è indirizzato altresì all’A.I.A.C.. Osserva la Corte come il rimedio proposto sia sotto svariati motivi inammissibile. In primo luogo non vi è alcuna certezza sulla provenienza dell’atto di revocazione non essendo lo stesso sottoscritto. A prescindere da tale assorbente considerazione, si rileva che la Corte appare essere competente per le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva nei termini espressamente indicati dall’art. 39 C.G.S., termini che nello specifico non appaiono essere stati rispettati. Infatti, a fronte della comunicazione del lodo in data 27.6.2009 effettuata il 3.7.2009, la prima istanza di revoca e/o annullamento è stata inviata allo stesso Collegio il 20.9.2009 ed a questa Corte il 12.10.2009. Ancora non è stata rispettata la procedura prevista in quanto il suddetto atto non è stato nemmeno inviato alla controparte, così come appare pacifico dall’epigrafe dell’atto stesso che in indirizzo riporta oltre agli organi federali aditi, solo ed esclusivamente la A.I.A.C. e non la società Luco Canistro; né è stata versata la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Pecoraro Antonio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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