F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 20 Novembre 2009  www.figc.it 1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 20 Novembre 2009  www.figc.it

1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL SIG. CORDA NANNI SEGUITO GARA ALGHERO/LEGNANO DEL 25.10.2009 –

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del27.10.2009)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 47/DIV del 27 ottobre 2009, contenente la sanzione della squalifica di 7 giornate effettive inflitte al signor Corda Nanni, a seguito gara Alghero/Legnano del 25 ottobre 2009, poiché, al termine della predetta gara il tecnico si posizionava all’ingresso degli spogliatoi in attesa del rientro della squadra avversaria; al rientro della stessa rivolgeva all’allenatore ed ai tesserati reiterate frasi minacciose ed offensive e successivamente aggrediva l’allenatore ed il dirigente accompagnatore del Legnano, facendolo quasi cadere a terra e provocando una rissa che veniva prontamente sedata, che comunque causava danno fisico ad un calciatore del Legnano che poteva essere soccorso nello spogliatoio della terna arbitrale. La ricorrente ricostruisce la fattispecie dedotta nel referto arbitrale come un palese scambio di persona, ed anzi che il disposto del Giudice Sportivo si fonda unicamente sul contraddittorio rapporto dell’arbitro; si evincerebbe infatti, secondo il ricorrente, che l’accaduto abbia avuto un andamento completamente diverso; i due rapporti degli assistenti, infatti, non menzionano in nessun modo che il tecnico signor Nanni Corda avrebbe causato danno fisico a tesserati della squadra avversaria, anzi, in un caso, addirittura, viene espressamente negata tale evenienza. In tutti i referti si fa’ riferimento alla confusione data anche in luogo angusto nel quale si svolgevano i fatti; in nessuno dei rapporti viene descritto un comportamento violento del tesserato e mai viene posto in evidenza un rapporto causa-effetto tra l’atteggiamento del signor Nanni Corda ed il ferimento del signor Furlan (tesserato del Legnano). La ricorrente, quindi, ritiene che nessun danno fisico è stato causato dal signor Nanni Corda, nessun’offesa è stata dallo stesso pronunciata nei confronti degli avversari. I fatti venivano ricostruiti in maniera non univoca, concorde, precisa e dettagliata. La ricorrente, a supporto delle sue motivazioni, cita alcuni precedenti giurisprudenziali e chiede che venga revocata la squalifica irrogata all’allenatore signor Nanni Corda ovvero ridotta in una misura meno inflittiva che sarà ritenuta dalla Corte. La Corte, udite le parti e ricostruiti i fatti comparando i referti dell’arbitro e degli assistenti di gara, ricostruisce i fatti tali da non considerare il comportamento del signor Nanni Corda tale da giustificare una sanzione così afflittiva. Gli eventi sono accaduti in grande confusione e, nonostante il comportamento tenuto sia stato aggressivo e potenzialmente nocivo, esso comunque non ha prodotto né danni né lesioni dirette. Tale interpretazione è supportata anche dai dati dei referti arbitrali dai quali non si evince chiaramente il rapporto di casualità tra il comportamento del signor Nanni Corda e gli effetti degli accadimenti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Corda Nanni a 4 giornate effettive di gara nonché ad € 500,00 l’ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo

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