F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 20 Novembre 2009  www.figc.it 2) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 20 Novembre 2009  www.figc.it

2) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SENTINELLI DAVIDE SEGUITO GARA PAVIA-ALGHERO DEL 15.11.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Com. Uff. n. 55/DIV del 17 novembre 2009, contenente la sanzione della squalifica di 2 gare effettive inflitte al calciatore signor Sentinelli Davide, a seguito gara Pavia/Alghero del 15 novembre 2009, poiché, il calciatore Sentinelli, capitano dell’Alghero, qualche metro prima di imboccare il tunnel che porta verso gli spogliatoi rivolgeva ai tifosi del Pavia che lo fischiavano un applauso ironico provocatorio e rispondendo agli insulti dicendo: “viva la Sardegna, finirete tutti mangiati dai maiali”; comportamento reputato gravemente offensivo e pertanto passibile di sanzione. La ricorrente non contesta i fatti ma ritiene che gli stessi non siano né minacciosi né gravemente offensivi ed anzi indotti dalle provocazioni e le contestazioni dei tifosi della squadra avversaria. La ricorrente ritiene che le frasi proferite ed il comportamento tenuto dal calciatore Sentinelli abbiano avuto luogo in posto lontano dal direttore di gara e quindi difficilmente ricostruibili in maniera chiara e precisa ma anche a voler ammettere gli accadimenti, essi non appaiono di così tale gravità o “minacciosità” da giustificare una sanzione così afflittiva. Pertanto il ricorrente, in riforma alla decisione del Giudice Sportivo, chiede che venga annullata o revocata la squalifica irrogata al calciatore Sentinelli Davide, ovvero ridotta nella misura minima. La Corte, udite le parti e ricostruiti i fatti, accoglie parzialmente il ricorso e riduce la squalifica ad una giornata effettiva. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sentinelli Davide ad una giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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