F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 20 Novembre 2009  www.figc.it 3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 178/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 20 Novembre 2009  www.figc.it

3) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL SIG. SANNINO GIUSEPPE (ALLENATORE A.S. VARESE 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA SEGUITO GARA VIAREGGIO/VARESE DEL 15.11.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

Con reclamo ritualmente proposto con procedura d'urgenza il signor Sannino Giuseppe, tesserato per la A.S. Varese 1910 S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico gli aveva comminato la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara posto che, in occasione della gara Viareggio/Varese del 17.11.2009 ed essendo squalificato, impartiva dagli spalti disposizioni tecniche ai suoi calciatori, così provocando la reazione del pubblico locale. A supporto dei motivi scritti il signor Sannino ha eccepito la genericità del rapporto del Collaboratore del Procuratore Federale e, comunque, la fondatezza dell'addebito disciplinare. All'udienza del 20.11.2009 fissata dalla C.G..F. - 2a Sezione – è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti. Ciò premesso, osserva questa C.G..F. che il reclamo è inammissibile ex art. 37 n. 8 del C.G..S. il quale statuisce che il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti, il che non è nel caso di specie, di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal signor Sannino Giuseppe. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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