F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009  www.figc.it 2) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009  www.figc.it

2) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA TARANTO/CAVESE DELL’8.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 10.11.2009)

L’arbitro della gara Taranto/Cavese, dell’8.11.2009 (XII giornata andata Campionato I Divisione), signor Di Francesco, segnalava nel proprio referto l’esplosione di alcune bombe carta avvenute nel settore curva occupato dai tifosi del Taranto e precisamente intorno al sesto minuto del I tempo poi al quinto ed al quarantaduesimo del II tempo. Segnalazione di analogo tenore era altresì effettuata dal Commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale i quali menzionavano altresì l’accensione di fumogeni. Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr Com. Uff. n. 53/DIV del 10.11.2009) infliggeva alla società Taranto l’ammenda di € 1.500,00, evidenziando che sostenitori del Taranto introducevano e facevano esplodere nel proprio settore diversi petardi di notevole potenza, senza alcuna conseguenza, accendendo altresì alcuni fumogeni. Proponeva reclamo la società Taranto ritenendo che la sanzione era erronea poiché erano state poste in essere tutte le misure affinché venisse evitato l’accadimento di siffatti comportamenti avendo efficacemente posto in essere un servizio di vigilanza organizzato atto a prevenire comportamenti come quelli che, asseritamente, si sarebbero verificati. In particolare – si sottolineava sempre nell’impugnazione – vi sarebbe stato un atto di

bonifica di pre-gara da parte degli stewards della società sotto la supervisione delle Forze dell’Ordine con un filtraggio e controllo che pur tuttavia non consentiva di rinvenire il materiale esplodente di facile occultabilità; non avendo altresì il personale sopraindicato poteri più penetranti (perquisizioni personali) di competenza dell’Autorità Pubblica a ciò deputata. Nell’impugnazione si osservava che nulla poteva pertanto essere ascrivibile alla società nemmeno a titolo di responsabilità oggettiva; e veniva poi evidenziata la circostanza che le esplosioni erano seguite da segni di insofferenza e disapprovazione degli altri tifosi che infatti fischiavano dopo le deflagrazioni, e che le esplosioni non creavano alcun pericolo e nemmeno cagionavano l’interruzione della partita. Ancora nell’impugnazione veniva affermata una contraddizione tra quanto repertato dall’arbitro e quanto riportato nel proprio rapporto dal Commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale. Ed infatti l’arbitro non segnalava l’accensione di fumogeni e vi era una differenza del numero dei petardi esplosi ed una differenza qualitativa poiché mentre da un lato l’arbitro menzionava l’esplosione di bombe carta, gli altri rapporti facevano riferimento ad esplosione di petardi, con ciò integrandosi una insanabile contraddizione, di tantoché la sanzione sarebbe censurabile non facendo chiaro riferimento alla consistenza ed alla qualità delle condotte asseritamente tenute dai sostenitori del Taranto. Ancora la sanzione stessa sarebbe stata eccessiva posto che nel referto arbitrale nulla veniva segnalato in ordine ad accensione di fumogeni. Si chiedeva conclusivamente l’annullamento ed in subordine la riduzione della sanzione. Rileva questa Corte come il reclamo sia infondato. Ed infatti la circostanza che il personale addetto della società non sia stato in grado di percepire e scorgere il materiale poi usato dai sostenitori del Taranto non può costituire motivo di esimente dalla responsabilità in capo alla società poiché se è pur vero che la predisposizione di modelli organizzativi tesi a prevenire fenomeni di intemperanza, può costituire una ragione di parziale esimente e di alleggerimento della posizione della società, ciò non integra una piena scusante ed esimente del comportamento comunque in concreto tenuto dai propri sostenitori. A questo proposito il numero delle esplosioni – siano essi petardi ovvero bombe carta sulla cui terminologia influisce la percezione del soggetto in quel momento impegnato in differenti mansioni (l’arbitro parla di bombe carta poiché con ogni probabilità concentrato nel controllo agonistico della gara così potendo subire una maggiore influenza del rumore esterno provocato dalle esplosioni; mentre presumibilmente gli altri rappresentanti federali hanno avuto una diversa percezione in quanto non direttamente coinvolti nell’impegno agonistico stesso) – nonché l’accensione dei fumogeni denota che il detto modello non è riuscito appieno a prevenire e scongiurare la fenomenologia dei reiterati accadimenti segnalati. Del resto alcune delle esplosioni sono avvenute prima dell’inizio della gara fuori quindi della valutazione dell’arbitro e ben possono pertanto essere state percepite e conseguentemente segnalate solo da coloro i quali si trovavano al di fuori degli spogliatoi. Analogo discorso è a valere per l’accensione dei fumogeni molto probabilmente non rilevati dall’arbitro impegnato alla visione del gioco in quel momento in svolgimento. Conseguenzialmente vista anche la portata della sanzione comminata, sanzione che appare di tenue valore, si deve ritenere che il Giudice di I grado abbia già valutato ed apprezzato la circostanza che comunque la società era dotata di un modello organizzativo teso alla prevenzione degli incidenti. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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