F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009  www.figc.it 5) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009  www.figc.it

5) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIGNOR CORDA NINNI SEGUITO GARA PAVIA/ALGHERO DEL 15.11.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

Avverso la sanzione della squalifica per una gara comminata al signor Ninni Corda, il quale in stato di squalifica, posizionato sugli spalti, impartiva indicazioni tecniche ai propri collaboratori, proponeva ricorso la Polisportiva Alghero la quale contestava la ricostruzione dei fatti contestando il referto del vice Procuratore Federale, considerato altresì che il medesimo non poteva costituire, ex art.35 C.G.S., fonte del provvedimento sanzionatorio riservato unicamente nella specie all’arbitro e agli assistenti. Osserva questa Corte come anche argomentando da quanto previsto dall’art. 37 comma 8 C.G.S. che recita che “il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 18, comma 1, e di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 19, comma 1. Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”, non può proporsi impugnazione avverso la sanzione di una giornata di squalifica, non essendo nella fattispecie nemmeno utilizzabile l’uso delle immagini televisive. Ciò comporta sotto detto profilo l’inammissibilità del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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