F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it 2) RECLAMO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D’URGENZA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it

2) RECLAMO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. CITTÀ DI PALERMO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MICCOLI FABRIZIO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/PALERMO DEL 29.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 135 dell’1.12.2009)

Alla fine della gara Chievo Verona/Palermo disputata il 29.11.2009, il calciatore Fabrizio Miccoli capitano del Palermo si rivolgeva al IV° ufficiale e protestava reiteratamente. Così come si evince dal referto, vi era un chiaro riferimento all’operato dei direttori di gara. Assisteva al fatto il rappresentante della Procura Federale, il quale riportava sostanzialmente

le stesse proteste rilevate dal IV ufficiale. Il Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 135 dell’1.12.2009, sanzionava il calciatore con la squalifica per 2 gare effettive, ammonizione con diffida ed ammenda di € 1.000,00, osservando che il Miccoli al termine della gara avrebbe rivolto al IV° ufficiale espressioni ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara. Specificava il Giudice Sportivo come detta infrazione sarebbe stata rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale. Proponeva tempestivo reclamo in data 2.12.2009 la società Palermo la quale contestava tutta la ricostruzione dei fatti in ordine agli accadimenti che avevano portato alla sanzione a carico del Miccoli, in particolare evidenziando come essendo stato omesso qualsivoglia riferimento alla norma violata così essendo impossibile rinvenire gli elementi costituenti la fattispecie astratta di tanto che sarebbe stato leso il diritto di difesa. In secondo luogo essendovi un contrasto tra quanto refertato dal IV° uomo e dal rappresentante della Procura Federale vi sarebbe stata una inesatta ricostruzione fattuale con una incertezza tale da impedire all’incolpato un puntuale esercizio del diritto di difesa. A questo proposito veniva adombrato un contrasto tra il contenuto letterale con le dichiarazioni riferite al Miccoli di tanto che era impossibile rilevare quale refertazione fosse quella genuina. In ogni caso il Giudice Sportivo non poteva prendere a riferimento il rapporto del collaboratore della Procura Federale poiché sarebbe stata violata la procedura. Detto rapporto, secondo l’assunto del Palermo, poteva costituire esclusivamente il presupposto per l’eventuale successiva instaurazione di deferimento avanti la Commissione Disciplinare Nazionale. In ogni caso il rappresentante della Procura Federale avrebbe errato nella compilazione del modulo predisposto riportando i fatti in paragrafi diversi da quelli previsti; non potendo in ogni caso tale atto costituire il presupposto della sanzione, mancando qualsivoglia atto di indagine finalizzato alla acquisizione di fattispecie poste in essere in violazione di norme dell’ordinamento sportivo. In punto di fatto nell’impugnazione si sottolineava l’insussistenza della rilevanza disciplinare, delle frasi e della condotta ascritta al calciatore sia in relazione a quanto refertato dal IV° uomo sia in relazione a quanto refertato dal rappresentante della Procura Federale. In buona sostanza mancava qualsivoglia elemento nelle frasi tale da qualificarlo come offensivo, non avendo poi tenuto il Miccoli un comportamento ingiurioso oltre il limite di una protesta plateale. Secondo la prospettazione difensiva si trattava piùttosto di un intercalare oramai entrato nell’uso comune del parlare di tantochè non vi sarebbe stata alcuna potenzialità lesiva, in ogni caso la protesta (seppur reiterata) era impersonalmente indirizzata, poiché il Miccoli non faceva riferimento all’attività dell’arbitro o alla sua persona, esprimendo nella sostanza il Miccoli una valutazione tecnica senza alcun intento offensivo o degrinatorio. Veniva pertanto richiesto l’annullamento in toto della decisione o subordinatamente la riduzione della squalifica anche con commutazione della squalifica stessa nella sanzione dell’ammenda. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. In primo luogo sono tutte prive di fondamento le eccezioni processuali e sostanziali prodotte dalla società Palermo a favore del Miccoli. Ed infatti non appare necessaria l’indicazione della norma violata, essendo sufficiente che dalla motivazione possa comunque evincersi quale sia stato il comportamento preso a riferimento per l’irrogazione della sanzione, considerato altresì il generale principio in base al quale in ogni caso la parte conoscendo il fatto ascrittogli, è comunque nelle condizioni di poter esercitare – come nel concreto dimostra il tenore dell’impugnazione – compiutamente il proprio diritto di difesa. In secondo luogo la descrizione degli eventi da parte di coloro i quali hanno redatto il rapporto non può che essere un sostanziale sunto degli accadimenti, così come percepiti dal singolo individuo, senza che la non testuale corrispondenza ne infici la portata. Ed infatti, nella specie, appare evidente che quanto rapportato dal IV ufficiale e dal rappresentante della Procura Federale non è in contrasto ma anzi ha connotati univoci e concordanti. Entrambi riferendo di una doglianza del Miccoli in forme non consone all’ordinamento sportivo. Ancora appare evidente dalla motivazione della decisione del Giudice Sportivo che le frasi incriminate ed il comportamento del calcaitore sono state indirizzate ad uno degli ufficiali di gara il quale percependole direttamente le ha esaurientemente riportate nel proprio referto, costituendo il rapporto del rappresentante della Procura Federale un mero atto confermativo a testimonianza della sostanziale fondatezza di quanto percepito dal detto ufficiale di gara, e non costituendo detto ultimo rapporto la base incriminatrice della condotta. A questo proposito appare irrilevante il fatto che il referto sia stato compilato in un quadro anziché in un altro costituendo la detta circostanza non un elemento sostanziale che non ne inficerebbe comunque la portata, ma altresì per l’assorbente considerazione che detto referto è servito solo ed esclusivamente a corroborare gli accadimenti. Da tale considerazione discende conseguenzialmente l’infondatezza dell’ulteriore prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe dovuta dare prevalenza al referto del IV° ufficiale rispetto a quella del collaboratore della Procura Federale; dovendosi ribadire infatti che la decisione del Giudice Sportivo è stata presa solo ed esclusivamente sulla base di quanto rapportato dal IV° ufficiale. Nel merito a parere di questa Corte, la condotta tenuta dal Miccoli integra gli estremi di un comportamento non ingiurioso bensì meramente irriguardoso connotato nello specifico da circostanze attenuanti che debbono essere valutate nella sanzione da applicare (art.19 n.4 lett. a) C.G.S.). Ed infatti il Miccoli usando l’espressione riportata nel referto del IV° uomo con le modalità ivi indicate ed alludendo all’operato degli altri ufficiali di gara non li ha direttamente insultati ma ha ripetuto due volte una parola che è sicuramente nel contesto di una manifestazione sportiva - tenendo conto altresì della qualità rivestita (capitano) - non consona e contraria alle forme ed ai modi di educazione con cui ci si deve rivolgere ai rappresentanti degli Organismi Federali in quel momento identificabili negli ufficiali di gara. A ciò aggiungasi la connotazione comunque allusiva ed il dito puntato quasi a rivolgere una precisa accusa e non una ordinaria forma di educata e contenuta critica. Conseguenzialmente deve essere ridotta la sanzione comminata, non trattandosi appunto di condotta ingiuriosa, ma di comportamento irriguardoso e ineducato comunque circoscritto in un contesto assolutamente limitato e nemmeno palesemente plateale, così rideterminandosi la squalifica in una gara effettiva proprio per la valutazione della circostanza attenuante, oltre all’ammenda che si ritiene equo stabilire in € 10.000,00 visto il fatto che trattasi comunque di calciatore professionista. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, rideterminando la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Miccoli Fabrizio ad 1 giornata effettiva di gara e € 10.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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