F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it 4) RICORSO POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it

4) RICORSO POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARCO FARRIS SEGUITO GARA BUDONI/ARZACHENA DEL 18.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 19.11.2009)

Al termine della gara Budoni/Arzachena disputata il 18.11.2009, negli spogliatoi dello stadio il calciatore Farris Marco della società Budoni – dopo che un calciatore della società Arzachena insultava l’allenatore della società Budoni - colpiva per reazione con un pugno al volto un avversario. Detto avversario non era identificato dall’arbitro e non riportava conseguenze fisiche così come si evidenziava dal referto arbitrale. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 19.11.2009 , lo sanzionava con la squalifica per tre gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Budoni chiedendo il riesame di tutta la questione con l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore Farris nella circostanza sarebbe stato provocato, che non avrebbe sferrato un pugno, di tanto che l’arbitro nemmeno riusciva ad identificare il giocatore avversario colpito dal Farris. Nel ricorso si evidenziava altresì come nessuna conseguenza fisica vi sarebbe stata a seguito del presunto pugno in capo al soggetto colpito. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Farris del Budoni ha colpito volontariamente un avversario entrando nello spogliatoio dell’Arzachena . Si tratta di un'azione dai connotati violenti in cui non può trovare ingresso quale esimente – nemmeno ai fini di una riduzione della sanzione - la circostanza che l’avversario non sia stato identificato dall’arbitro e che non abbia riportato conseguenze fisiche. Infatti proprio le modalità rappresentate nel referto arbitrale evidenziano che il Farris nemmeno destinatario degli insulti ha comunque tenuto un ingiustificato ed inqualificabile comportamento violento nei confronti di un avversario, che nella specie non era nemmeno il soggetto che aveva indirizzato le frasi offensive nei confronti del proprio allenatore, ammesso e non concesso che la reazione violenta potesse essere in qualche maniera da ciò giustificabile. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Budoni di Budoni (Olbia –Tempio). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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