F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it 5) RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO L

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it

5) RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE;

- DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA CHIETI/CIVITANOVESE DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

La S.S.D. Chieti Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, del 18.11.2009 con la quale è stata comminata la:

- squalifica del campo di giuoco per 3 gare effettive da disputarsi a porte chiuse;

- ammenda di € 3.000,00 alla reclamante per avere propri sostenitori reiteratamente lanciato petardi all’interno della pista di atletica prospiciente il terreno di giuoco e per aver minacciato all’interno ed all’esterno dello stadio la terna arbitrale e danneggiato l’autovettura da essi occupata al momento del passaggio di questa nella manovra di uscita dall’impianto, con calci pugni ed oggetti contundenti. A sostegno dell’impugnazione la ricorrente sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell’infliggere un provvedimento ritenuto eccessivamente penalizzante in quanto la compagine abruzzese attraverso i suoi dirigenti si è prodigata al fine di evitare comportamenti violenti e contatti tra la tifoseria e la terna arbitrale; circostanza, quest’ultima, di cui da atto il Direttore di gara nel proprio referto. Inoltre i petardi esplosi sarebbero soltanto 2 ed inidonei a cagionare qualsivoglia pericolo per l’incolumità dei presenti, tanto è vero che lo stesso Arbitro afferma “che gli scoppi non procuravano comunque danni a cose e persone. Sull’assembramento di tifosi, la reclamante si limita ad evidenziare soltanto alcune incongruenze tra quanto refertato e quanto denunciato con querela dall’Arbitro, discrasie che, a dire della S.DS.D. Chieti Calcio S.r.l., mostrerebbero come quanto accaduto in realtà sia molto diverso e sicuramente di minore portata offensiva e per questo richiede una attenuazione delle sanzioni irrogate. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Infatti non vi è motivo per distaccarsi dal rapporto stilato dall’arbitro della gara che ha puntualmente riportato i fatti accaduti che nel loro crescente manifestarsi evidenziano comportamenti assai gravi e pericolosi la cui antidoverosità appare senz’altro integrata. La decisione del Giudice Sportivo è congrua e pienamente commisurata, quindi, a quanto successo. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Chieti Calcio S.r.l. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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