F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009  www.figc.it 1) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009  www.figc.it

1) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GERALDI GIUSEPPE;

- AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA GELA/CATANZARO DEL 22.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009)

La Corte preliminarmente rileva che, pur avendo il ricorrente presentato un unico reclamo, si tratta di due distinti procedimenti e pertanto li separa. La ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Com. Uff. n. 58/DIV del 24 novembre 2009, contenente la sanzione della squalifica di 4 gare effettive inflitte al giocatore Geraldi Giuseppe ed alla ammenda di € 7.500,00 alla società “Gela Calcio S.p.A. poiché:

a) il calciatore del Gela Calcio S.p.A., signor Geraldi Giuseppe, durante la gara, disinteressandosi del pallone, colpiva con un violento pugno allo zigomo un avversario che lo aveva seguito nell’azione di gioco; il calciatore colpito riportava un vistoso taglio con fuoriuscita di sangue;

b) al Gela Calcio S.p.A. perché i propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciavano sul terreno di gioco numerosissimi rotoli di carta che coprivano le linee perimetrali del terreno di gioco, causando breve ritardo sull’ora di inizio della gara per la loro rimozione; i medesimi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore diversi petardi senza conseguenze; alcuni sostenitori, inoltre, si arrampicavano sulla rete di recinzione ed indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; dopo la gara un sostenitore, all’esterno dello stadio, riconosciuti due calciatori della squadra avversaria, rivolgeva agli stessi frasi offensive e indirizzava verso i medesimi diversi sputi. A sostegno del reclamo, il ricorrente ricostruisce i fatti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali e precisamente:

a) per quanto riguarda il calciatore Geraldi Giuseppe, il ricorrente ricostruisce nel senso della non premeditazione nel comportamento del calciatore. La violenza del colpo, infatti, ricostruisce il ricorrente non è stata intenzionale ma è scaturita dallo scontro dovuto dalla velocità di entrambi i giocatori che, nel tentativo di anticiparsi, andavano l’uno nella direzione opposta dell’altro. Pertanto, rispetto a quanto deciso dal Giudice Sportivo, richiede la riduzione della squalifica;

b) per quanto attiene l’ammenda di € 7.500,00, il ricorrente ritiene che l’ammenda è esageratamente afflittiva ricostruendo i fatti in modo diverso e a fatto circostanziato rispetto a quanto determinato nel referto arbitrale. Chiede pertanto la riduzione dell’ammenda volendo evidenziare, tra l’altro, che

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