F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009  www.figc.it 3) RICORSO PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZION

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009  www.figc.it

3) RICORSO PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RANA LUIGI SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PAGANESE DEL 22.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Com. Uff. n. 58/DIV del 24 novembre 2009, contenente la sanzione della squalifica di 4 gare effettive inflitte al calciatore Rana Luigi poiché, al termine della gara, rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase gravemente minacciosa. La Paganese chiedeva che venisse ridotta la squalifica inflitta al calciatore, ritenendola eccessiva e spropositata visto che il comportamento irriguardoso del Rana, sarebbe stato da considerarsi tutt’al più offensivo e non minaccioso. La Corte rileva che la frase ascritta al calciatore: “poi vi chiedete perché a Napoli li uccidono” sia da considerarsi irriguardosa, offensiva e gravemente minacciosa e che un tesserato professionista di una squadra di calcio dovrebbe sempre comunque astenersi da comportamenti tali da ingenerare il rischio per l’incolumità propria o altrui. La frase pertanto è censurabile ed il comportamento viene ritenuto sanzionabile nella giusta commisurazione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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