F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 18 Dicembre 2009  www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 18 Dicembre 2009  www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.C.R.D. ACICATENA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

INIBIZIONE FINO AL 16.5.2010 AL SIG. STRANO SEBASTIANO;

SQUALIFICA FINO AL 15.3.2010 AL SIG. FOTI ROSARIO, INFLITTE SEGUITO GARA ACICATENA/ROSSANESE DEL 22.11.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.11.2009)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti ed il reclamo della Acicatena Calcio;

- rilevato che le condotte poste in essere dal signor Strano Sebastiano e Foti Rosario, rispettivamente dirigente accompagnatore ed allenatore della società reclamante, ai danni del Direttore di Gara, sono state sanzionate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale come indicata in epigrafe;

- rilevato che le deduzioni difensive sono finalizzate a prospettare una realtà diversa da quella contestualizzata dal direttore di gara nel referto che, al contrario, delinea dettagliatamente la natura gravemente e reiteratamente irriguardosa e minacciosa delle condotte poste in essere dagli incolpati;

- ritenuto che la nota con la quale i Carabinieri riferiscono di non aver effettuato alcun intervento è del tutto ininfluente ai fini della presente decisione oltre che carente del requisito della decisività, atteso che il contenuto della stessa non esclude il verificarsi di quanto accaduto, non risultando che detto intervento sia mai stato richiesto, che le modalità di manifestazione degli addebiti siano state di particolarità tale da renderlo necessario o che lo stesso sia stato portato a compimento e comunque che, quand’anche sia stato effettuato, ne fosse necessaria la verbalizzazione, come notoriamente accade in occasione di fatti analoghi che, seppur apparentemente critici all’inizio del loro verificarsi, cessano in tempi ragionevoli divenendo gestibili con la sola presenza delle forze dell’ordine;

- ritenuto, pertanto, che le ragioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la decisione del Giudice di prime cure in quanto, per un verso, contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti e, sotto altro profilo, si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall’arbitro, precluso dall’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R.D. Acicatena Calcio di Acireale (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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