F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO DEL POTENZA SPORT S.R.L. AVVERSO LE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO DEL POTENZA SPORT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI;

AMMENDA DI € 25.000,00 ALLA RECLAMANTE;

INIBIZIONE PER MESI 12 AL SIG. POSTIGLIONE GIUSEPPE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. - NOTA 5381/526PF08-09/AM/MA DEL 16.3.2009 - (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106 del 24.6.2009)

Con ricorso in data 1.7.2009, il signor Postiglione Giuseppe, in proprio e la società Potenza Sport Club S.r.l., in persona del legale rappresentante, signor Postiglione Antonio, propongono reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale del 24.6.2009, con la quale era stata inflitta al signor Postiglione Giuseppe la sanzione della inibizione per mesi 12 ed alla società del Potenza quella dell’ammenda per € 25.000,00, in relazione all’addebito di aver rappresentato, contrariamente la vero, il predetto postiglione Giuseppe (nella qualità di Presidente della società Potenza Sport Club S.r.l.) in due comunicazioni dirette al Settore Tecnico della F.I.G.C., che il responsabile tecnico della prima squadra, signor Gautieri Carmine, si fosse dimesso da tale incarico (laddove in realtà, ne era stato esonerato). Sostenevano in particolare i ricorrenti la ingiustizia della decisione, in quanto le avvenute dimissioni del Gautieri risultavano da una comunicazione, scritta e firmata dallo stesso, con cui veniva rappresentato alla società detta sua volontà.. Erroneamente il primo Giudice, senza eseguire alcuna verifica tecnica, veniva stabilito che la sottoscrizione di firma apposta dal Gautieri non fosse autentica, laddove questo risultava da una consulenza grafica, da essi e dagli stessi prodotta. Il reclamo va rigettato. Questa Corte di Giustizia, anche accogliendo le sostanziali sollecitazioni dei ricorrenti, ha disposto accertamento tecnico-grafico diretto alla verifica dell’autenticità o meno della firma del sig. Gautieri Carmine sulla indicata lettera di dimissioni, inviata il 20.11.2008 alla società Potenza. Il perito nominato, D.ssa Carla Avenali, ha univocamente e senza incertezze concluso nel senso della non autenticità della sottoscrizione a nome Gautieri Carmine comparente nella già menzionata comunicazione ad apparente provenienza del Gautieri medesimo. Risulta così chiaramente avallata la veridicità di quanto affermato in sede di indagini dal tecnico in questione, il quale, riferendo di essere stato esonerato dall’incarico dalla società del Potenza ha decisamente negato di aver mai scritto alla società stessa comunicando le proprie dimissioni dall’incarico di direttore tecnico. A tale stregua, risultando chiaramente prive di fondamento le doglianze dei reclamanti (va precisato che in sede di esame il signor Postiglione Antonio ha riferito di avere direttamente gestito la vicenda relativa alla cessazione dell’incarico del Gautieri e ciò contrariamente a quanto rappresentato in ricorso) il reclamo va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport S.r.l. di Potenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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