F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 25 Gennaio 2010  www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL PALESTRINA CALCIO A

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 25 Gennaio 2010  www.figc.it

1) RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL PALESTRINA CALCIO A/5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL PALESTRINA/ROCCA MASSIMA LATINA DEL 19.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 316 del 31.12.2009)

L’A.S.D. Futsal Palestrina ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 316 del 31.12.2009) che le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara Palestrina/Latina disputata il 19.12.2009 per il Campionato di Serie B a causa dell’avvenuto impiego in detto incontro, da parte di essa ricorrente, del calciatore Simon Marcel risultato in posizione irregolare di tesseramento. Deduce, in rito, un vizio del contraddittorio per non esserle stato inviato contestualmente il reclamo, dal lei ricevuto solo in data 28.12.2009, di parte avversaria, e, nel merito, di aver agito in piena buona fede e di essere incorsa in errore scusabile avendo ritenuto, con il deposito della richiesta di tesseramento corredata dalla documentazione necessaria sin dal 4.12.2009, che il Simon si trovasse nella situazione prevista dall’art. 40, comma 10 N.O.I.F., e, quindi fosse stato tesserato da tale data; lamenta, infine, l’illogicità della sanzione che la priva di tre punti in classifica per una violazione che attiene ad una sola partita, quando la normativa federale in vigore e segnatamente l’art. 17, comma 8 C.G.S., prevede per l’impiego di atleti che siano risultati in posizione di tesseramento irregolare in più incontri, solo un punto di penalizzazione per ogni gara da essi disputata e chiede o la ripetizione dell’incontro in parola o una sanzione meno affittiva. L’appello non merita accoglimento. L’eccezione procedurale sollevata non ha alcuna fondatezza poiché dagli atti risulta che il reclamo fu inviato con lettera raccomandata sia al Giudice Sportivo, che alla controparte in data 22.12.2009, nulla significando, e non potrebbe essere diversamente, la data della ricezione che dipende da fattori imponderabili. Quanto al merito è sufficiente rilevare che dalle informazioni ricevute dall’Ufficio Tesseramenti il Simon figura tesserato con la reclamante solo a partire dal 22.1.2010 e quindi in data successiva a quella dell’incontro con il Latina, circostanza, questa, che la stessa difesa del Futsal Palestrina, in sede di discussione orale, ha dovuto ammettere. D’altra parte è appena il caso di evidenziare come sia impossibile accedere alle argomentazioni difensive in quanto l’avvenuto deposito in tempo utile della documentazione necessaria per il tesseramento non esonerava la società dal dovere di accertare, prima di utilizzare il Simon, che la sua richiesta fosse andata a buon fine. La violazione rientra, all’evidenza, nell’ipotesi normativa di cui al combinato disposto fra i commi 1 e 5, lett. a) dell’art. 17 C.G.S. essendo del tutto in conferente il richiamo alla comma 8 di detta disposizione che prevede fattispecie diversa limitata ai casi di tesseramenti colpiti, in momento successivo, da revoca federale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Palestrina Calcio a 5 di Palestrina (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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