F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 25 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL PALESTRINA CALCIO A

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 25 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL PALESTRINA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

AMMENDA DI € 900,00 ALLA SOCIETÀ;

SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA AL SIG. GIAMPAOLO LUCA SEGUITO GARA FUTSAL PALESTRINA/CIVIS COLLEFERRO 1997 DEL 9.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 12.1.2010)

L’A.S.D. Futsal Palestrina ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 336 del 12.1.2010) che le ha squalificato per 4 giornate il proprio allenatore, Giampaolo Luca, colpevole di avere, dopo essere stato allontanato dal campo, continuato dalla tribuna, sia ad impartire disposizioni ai propri calciatori sia a mantenere un comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e le ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 900,00 quale responsabile oggettiva dell’operato dei propri sostenitori che indirizzavano sputi contro gli arbitri e i calciatori avversari, più volte attingendoli, nonché, ripetutamente, rivolgendo espressioni ingiuriose e minacciose nel corso della gara Palestrina/Colleferro disputata il 9.1.2010 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5. Chiede una riduzione delle sanzioni contestando le risultanze del referto arbitrale che, a suo dire, sarebbe parzialmente sconfessato dal rapporto del Commissario di campo il quale nulla avrebbe riferito circa una condotta irriverente e minacciosa tenuta dal Giampaolo. Il ricorso non ha fondamento e va pertanto respinto. La precisa, puntuale e circostanziata narrazione dei comportamenti perseguiti posti in essere e dall’allenatore e dai tifosi locali in occasione dell’incontro suindicato trova pieno riscontro nella refertazione del Commissario di campo e non lascia spazio ad alcun dubbio. L’accentuato disvalore antiregolamentare delle violazioni, praticamente reiterate per tutta la durata della partita, l’incidenza particolarmente negativa del lancio di sputi, inurbano e spregevole, ed il persistere nel suo atteggiamento ingiurioso da parte del Giampaolo anche dopo la sua espulsione escludono ogni possibilità di ridimensionamento delle sanzioni applicate che devono pertanto ritenersi adeguate e proporzionate alla gravità dell’accaduto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Palestrina Calcio a 5 di Palestrina (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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