F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 25 Gennaio 2010  www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLI’ AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 25 Gennaio 2010  www.figc.it

3) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A CINQUE FORLI’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL CALCIATORE PERNOTTI JULIANO SEGUITO GARA CALCIO A CINQUE FORLÌ/AOSTA CALCIO A 5 DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 339

del 13.1.2010)

L’A.S.D. Calcio a Cinque Forlì ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che, sulla base del referto arbitrale relativo alla gara Forlì/Calcio a Cinque/Aosta Calcio a Cinque, disputata il 10 gennaio 2010 per il Campionato di Serie B, Girone A, ha inflitto, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 339 del 10 gennaio 2010, la squalifica per tre giornate di gara al calciatore Perrotti Juliano espulso dal terreno di gioco per avere colpito un avversario con un pugno. La società ricorrente sostiene che il proprio calciatore non ha inteso colpire volontariamente l’avversario ma lo ha solo urtato al fianco nel tentativo di guadagnare una migliore posizione di gioco senza comunque procurargli alcun danno. La società ricorrente, in ogni caso, chiede una riduzione della squalifica, ritenuta eccessiva, anche in considerazione del fatto che il calciatore sanzionato gioca in Italia da dieci anni ed è alla sua prima espulsione dal campo. Il reclamo non può trovare accoglimento. Il referto arbitrale, che, come è noto, costituisce una fonte di prova privilegiata nei procedimenti disciplinari, chiaramente riferisce che il calciatore in questione è stato espulso dal terreno di gioco per avere colpito un avversario con un pugno alla schiena. Quanto alla richiesta di riduzione della squalifica, si osserva che questa non è riducibile in quanto è congrua conseguenza sanzionatoria dell’atto di violenza commesso dal calciatore e che comunque la sua misura corrisponde al minimo edittale stabilito dall’art. 19, comma 4, lett. b), come sanzione per i calciatori resisi responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari. Il reclamo proposto dall’A.S.D. Calcio a Cinque Forlì, in conclusione va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio a Cinque Forlì di Forlì. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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