F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 9 Febbraio 2010 www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S.D. TREVISO 2009 AVVERSO IL PR
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 189/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 9 Febbraio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DELL’A.S.D. TREVISO 2009 AVVERSO IL PRONUNCIAMENTO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SVRAKA VERBANAC NEMANJA (A.S.D. TREVISO 2009) ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL C.R. VENETO L.N.D. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009)
In data 20.9.2009 veniva disputata la gara Vigontina Calcio/Treviso 2009 nell’ambito del Campionato di Eccellenza Girone B, della Lega Nazionale Dilettanti, che terminava con un risultato di pareggio a reti inviolate. Con telegramma del 21.9.2009 la Vigontina Calcio preannunciava reclamo, che faceva seguire con raccomandata a.r. 23.9.2009, lamentando l’impiego nella gara, del calciatore Svraka Verbanac Nemanja, straniero con vincolo pluriennale “Status 80”, in assenza di autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Regionale (autorizzazione rilasciata con comunicazione 25.9.2009).
Acquisite le controdeduzioni della A.S.D. Treviso, il Giudice Sportivo Territoriale accoglieva il reclamo della società Vigontina ed applicava la sanzione della perdita della gara con risultato 3 – 0, infliggendo altresì all’A.S.D. Treviso la sanzione dell’ammenda di € 70,00. L’A.S.D. Treviso 2009 impugnava il detto provvedimento e la Commissione Disciplinare Territoriale ritenuto preliminare ad ogni decisione l’accertamento in ordine alla regolarità del tesseramento del calciatore, giusta il disposto dell’art. 47, comma 4 C.G.S., disponeva la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti F.I.G.C. per le decisioni di competenza, riservando all’esito ogni successiva deliberazione. La Commissione Tesseramenti, nella seduta del 9.12.2009, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 9/D, dichiarava la decorrenza del tesseramento del calciatore Svraka Verbanc Nemanja a far data dal 25.9.2009. Avverso il detto provvedimento, proponeva tempestivo e rituale reclamo la A.S.D. Treviso 2009. L’Ordinamento, in virtù di peculiari tipologie di tesseramento prevede varie e diverse ipotesi di decorrenza. Devesi quindi trovare la norma di riferimento che regola la singola fattispecie. Il caso dedotto non può essere inquadrato nel disposto dell’art. 40, comma 11 N.O.I.F., perché lo stesso regola il tesseramento in Italia di calciatori stranieri, comunitari o extracomunitari, che siano già stati tesserati per società appartenenti a federazioni estere, laddove il calciatore Svraka Verbanc Nemanja non è mai stato tesserato per alcuna società appartenente a federazione estera. Non può altresì essere ricompresso nel disposto dell’art. 40, comma 11 bis N.O.I.F., perché la fattispecie astratta regolata dalla norma riguarda solo il primo tesseramento per la Federazione Italiana, laddove è pacifico che il calciatore in esame è già da molti anni tesserato in Italia. L’esclusione del caso di specie dalle ipotesi normative di cui all’art. 39, commi 3 e 5 N.O.I.F., per cui, il tesseramento si sarebbe perfezionato il 18.9.2009, giorno in cui lo stesso unitamente ai documenti di corredo, è stato depositato presso la delegazione provinciale di Treviso della F.I.G.C.. Senonchè, la detta ultima norma regola il tesseramento dei calciatori italiani, mentre il calciatore in esame non ha cittadinanza italiana per cui necessita di ulteriore esame normativo per rinvenire la norma di riferimento. E’ pacifico che Svraka Verbanac Nemanja goda del cosiddetto status 80, nel quale sono ricompresi i calciatori di cittadinanza straniera, mai tesserati per federazioni estera, che siano stati tesserati per la Lega Nazionale Dilettanti nelle Stagioni Sportive 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. In passato, detta peculiare categoria di calciatori, non trovando un’espressa collocazione nelle N.O.I.F., era espressamente regolata anno per anno nei vari Comunicati Ufficiali ed il loro tesseramento decorreva dalla data di comunicazione della F.I.G.C... Per la stagione 2009/2010, il tesseramento è regolato dal Com. Uff. n. 137/A della F.I.G.C. Detto Comunicato però non regolamenta, come in passato, la specifica categoria dei calciatori extracomunitari o comunitari mai tesserati con società appartenenti a federazioni estere. Orbene, poiché è compito del Giudice, a fronte di una fattispecie concreta, individuare la norma astratta che la regolamenta, giusta il tenore del Com. Uff. n. 137/A , non ravvisandosi nello stesso una regolamentazione specifica per il caso di calciatori extracomunitari e comunitari mai tesserati con società appartenenti a federazioni estere, devesi dedurre che gli stessi debbano essere trattati al pari di calciatori italiani. Detta interpretazione appare rispondente anche a mera considerazione di buon senso. Atteso infatti, che gli appartenenti allo status 80 sono stati tesserati per la prima volta nell’arco temporale 2001/2003 e, quindi, giocano ormai in Italia da 7/10 anni, senza un pregresso tesseramento straniero, devesi interpretativamente ritenere che l’ultima regolamentazione in materia di termini e modalità di tesseramento (Com. Uff. n. 137/A), li abbia a tutti gli effetti voluti equiparare ai calciatori italiani. D’altronde, quando la legge vuole, dice, per cui, se prima la peculiare categoria dello status 80 era espressamente regolamentata, mentre nell’ultima disposizione a contenuto normativo non trova più collocazione alcuna, è il principio giuridico dell’interpretazione sistematica, che porta ad affermare che il cosiddetto status 80 sia oggi stato espunto dall’Ordinamento e la peculiare fattispecie debba trovare collocazione nelle previsioni generali delle N.O.I.F.. In tal senso soccorre anche il Com Uff. n. 3 del 3.1.2009 del Comitato Regionale Veneto, posteriore al Com. Uff. n. 137/A del 5.5.2009 della F.I.G.C., che recependone evidentemente il disposto relativo ai termini ed alle modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti, diffonde anche un vademecum riassuntivo di tutte le possibili ipotesi, ivi comprendendo anche quella dei calciatori appartenenti al cosiddetto status 80, ma mentre per alcune categorie afferma espressamente che la data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento medesimo, per lo status 80, nulla dice al riguardo, con ciò implicitamente riconducendo il peculiare tesseramento medesimo al principio generale. Consegue da quanto esposto ed argomentato che il tesseramento del calciatore Svraka Verbanac Nemaja debba essere trattato al pari di qualsiasi calciatore italiano, in conformità al disposto dell’art. 39 N.O.I.F. e lo stesso deve ritenersi valido ed efficace con decorrenza 18.9.2009, giorno di deposito dello stesso presso il competente Ufficio Tesseramento. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Treviso 2009 di Treviso annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, dichiara valido il tesseramento del calciatore Svraka Verbanac Nemanja, in favore dell’A.S.D. Treviso 2009, con decorrenza 18.9.2009. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.
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