F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 12 Febbraio 2010  www.figc.it 2) RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 12 Febbraio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA CON DIFFIDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE;

- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALC. POZIELLO CIRO;

- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALC. RAINONE PASQUALE, SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA FLEGREA/CASERTANA DEL 31.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 3.2.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, osserva: - con ricorso del 10 febbraio 2010, la società Bacoli Sibilia Flegrea ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto la squalifica per due gare effettive ai calciatori Pozziello Ciro e Rainone Pasquale, per espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale, e l’ammenda di € 1.500,00 e diffida alla stessa società, per comportamenti gravemente offensivi e minacciosi, da parte dei propri sostenitori, sempre all’indirizzo degli ufficiali di gara nel corso del secondo tempo ed alla fine della gara. La  ricorrente, pur non contestando i fatti, ha dedotto, che i propri tesserati hanno posto in essere un comportamento che, seppur offensivo, era da considerarsi di lieve entità. Analoga motivazione è stata addotta a giustificazione dei comportamenti dei propri sostenitori, deducendo che le frasi, seppur spiacevoli e censurabili, rivolte dagli stessi verso la terna arbitrale, non erano di contenuto minaccioso né tantomeno intimidatorio. Il reclamo non può essere accolto. Quanto alla posizione dei due calciatori, i comportamenti posti in essere, dettagliatamente descritti nel rapporto arbitrale, integrano la fattispecie di cui all’art. 19, comma 4 lett. a), C.G.S. che determina l’applicazione della sanzione minima della squalifica per due gare effettive. Congrue appaiono anche le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo nei confronti della società per le reiterate azioni offensive, minacciose e intimidatorie poste in essere dai propri sostenitori. Tali sanzioni sono state correttamente determinate dal Giudice Sportivo, anche in considerazione della recidiva reiterata per fatti precedenti che hanno sempre interessato la società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bacoli Sibilla Flegrea di Bacoli (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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