F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010  www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTS SUBEQUANA AVVERSO D

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010  www.figc.it

3) RICORSO DELL’A.S.D. SPORTS SUBEQUANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTS SUBEQUANA/RIDOTTI DEL 23.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 41 del 4.2.2010)

In data 10.2.2010 la A.S.D. Sports Subequana, in persona del suo Presidente, proponeva a questa Corte di Giustizia Federale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo (pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 4 febbraio 2010) con la quale era stato respinto l’appello della predetta A.S.D. contro decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Quest’ultimo, infatti, aveva rigettato il reclamo della Associazione Sportiva indicata in epigrafe e aveva omologato il risultato acquisito sul campo nella gara Sportssubequana/Ridotti disputata il 20.11.2009. Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo oggi in esame non è ammissibile in quanto proposto contro decisione di secondo grado della Commissione Disciplinare Territoriale che aveva così esaurito i due gradi di giudizio previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e quindi non era ulteriormente impugnabile davanti a questa Corte di Giustizia Federale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l’incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sports Subequana di Castelvecchio Subequo (Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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