F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010  www.figc.it 4) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010  www.figc.it

4) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CHISENA ANTONIO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/ISCHIA ISOLA DEL 14.2.2010

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010)

Con ricorso del 22.2.2010 la F.C. Francavilla ha presentato ricorso avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di squalificare il calciatore Chisena Antonio per tre giornate effettive riportata sul Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010, motivata “Per avere, a gioco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore avversario cagionando al medesimo sensazione dolorifica”. Il ricorrente ha chiesto una riduzione della squalifica, argomentando circa un asserito “movimento repentino … non intenzionale e senza potenzialità lesive” con cui il Chisena avrebbe colpito l’avversario e sull’ “atteggiamento pacifico” tenuto dal calciatore medesimo. Questa Corte non può non considerare, in assenza di ogni altro elemento, il fatto storico così come rappresentato nel referto arbitrale, quest’ultimo dotato - come noto - di particolare forza probatoria. Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto, ha, in modo corretto secondo questa Corte, fatto applicazione del disposto dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate. Alla luce di detta assorbente considerazione la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Francavilla di Latronico (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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