COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  87 del 10.02.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1. 

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  87 del 10.02.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.1.  U.S. VENAFRO – Avverso Provvedimenti G.S.T. – C.U. n. 80: Ammenda Con Diffida E Squalifica Calciatore   

  (Gara REAL ISERNIA - VENAFRO del 24.01.2010 – Campionato Eccellenza – 4^ ritorno)

La Commissione Disciplinare,

letto il ricorso ed ascoltata la società ricorrente che ha chiesto l’audizione, osserva quanto segue.

Con la decisione di 1° grado è stata irrogata al calciatore Patriciello Roberto la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per aver posto in essere una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario. Dal rapporto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata in ordine al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara, in realtà non emerge la particolare violenza della condotta posta in essere dal sanzionato, che, seppure gravemente antisportivo, non risulta abbia provocato conseguenze fisiche alcuna al calciatore avversario. Da quanto argomentato equa si appalesa una riduzione della sanzione inflitta con la decisione impugnata.

Quanto alla ammenda con diffida inflitta alla società reclamante, premesso che i fatti riportati nella decisione del G.S. trovano riscontro sia nel rapporto del direttore di gara che in quello del commissario di campo, valutate la natura e la gravità degli stessi è da ritenersi congrua la sola sanzione dell’ammenda nella misura già determinata dal primo Giudice.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Patriciello Roberto a due gare effettive; revoca la sanzione della diffida inflitta alla società reclamante; conferma per il resto la decisione di 1° grado.

Nulla per la tassa non versata.

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