COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  98 del 03.03.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1.   Ricorso  U.S. C

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  98 del 03.03.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.1.   Ricorso  U.S. CAMPOBASSO 1919 – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatori  

(Gara CAMPOBASSO 1919 – GUGLIONESI del 6.02.2010 - Campionato Reg. di Eccellenza - 6^ gior. del Gir. Di Ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Campobasso 1919;

acquisite agli atti le controdeduzioni della società Guglionesi;

rileva che la società reclamante chiede l’applicazione ai danni della società Guglionesi della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato due calciatori che non avevano titolo a parteciparvi; in particolare DE CURTIS Pierfrancesco (08.07.1994) – subentrato a partita in corsa – in quanto sprovvisto dell’autorizzazione ex art. 34 NOIF e MASELLI Danilo (15.02.1989) perché squalificato.

Relativamente alla presunta posizione irregolare del calciatore DE CURTIS, osserva questo GST. Lo stesso calciatore veniva autorizzato, ai sensi del citato art. 34 NOIF, con CU n. 33 del 08.10.2009 con scadenza 18.12.2009 riferita alla validità del certificato di idoneità sanitaria e non già all’autorizzazione in sé come invocato dalla reclamante. Infatti, in ordine ai limiti di partecipazione alle attività agonistiche organizzate dalle Leghe in relazione all’età, l’autorizzazione di cui al citato art. 34 NOIF è obbligatoria per gli atleti infrasedicenni. La concessione di detta autorizzazione, proprio in ragione della giovane età degli atleti è subordinata all’effettuazione di una serie di accertamenti e di verifiche di natura medico-sanitaria consistenti, in particolare, nel rilascio di un certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, ai sensi e per gli effetti del D.M. 15 febbraio 1982 (Ministero della Sanità) nonché in una relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica dell’atleta medesimo. Gli ultimi orientamenti nel caso di specie della (ex) CAF (cfr. CU n. 38/C del 15/03/2004) nonché della Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. CU n. 68/CDN del 26/06/2008) per il quale “l’art. 34, comma 3 NOIF non pone alcun limite all’autorizzazione e, quindi, qualsiasi limitazione temporale appare del tutto arbitraria……. l’autorizzazione per i minori a partecipare a gare viene concessa sulla base di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psicofisica che, quindi, non può successivamente perdersi….” è quello di ritenere tale autorizzazione valida sine die, sino al raggiungimento quindi del sedicesimo anno di età. Tutto ciò premesso questo GST ritiene che possa ritenersi pienamente efficace e idonea la partecipazione del DE CURTIS alla gara in epigrafe.

In ordine alla presunta posizione irregolare del calciatore MASELLI, la richiesta appare fondata. Infatti, con Comunicato Ufficiale n. 185 del 01.06.2009 della Lega Nazionale Dilettanti, il MASELLI veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (II infrazione) in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale delle Fasi Nazionali del Campionato Juniores Dilettanti 2008/2009 cui aveva partecipato in forza alla società Guglionesi. Nella corrente stagione sportiva lo stesso calciatore ha disputato tutte le partite del Campionato Regionale di Eccellenza della società Guglionesi, saltando due incontri per squalifica (una in conseguenza di un’espulsione ed una per recidività in ammonizioni IV infrazione). Nelle proprie controdeduzioni la società Guglionesi afferma che il MASELLI ha scontato la squalifica per una gara effettiva nel primo incontro del Campionato Regionale Juniores – s.s. 2009/2010 al quale il medesimo calciatore partecipa in qualità di “fuori-quota” (cfr. Regolamento pubblicato sul n. 28 del 29/09/2009, punto f) rispettando il dettato dell’art. 22 CGS, laddove indica che le sanzioni inflitte a tesserati devono essere scontate nella competizione in cui tali sanzioni sono state inflitte. L’esecuzione delle sanzioni comminate a tesserati è sempre stata oggetto di interpretazioni controverse, anche se dapprima la CAF con diverse proprie sentenze e successivamente la Corte di Giustizia Federale hanno dato una linea generale di condotta. In particolare la CGF recentemente investita al riguardo da un ricorso (cfr. CU n. 107/CGF – 2009/2010) ha voluto darne una completa lettura chiarificatrice. L’art. 22 CGS detta le regole in base alle quali i calciatori sono chiamati a scontare le squalifiche loro comminate. In particolare, tenendo presente anche l’art. 19, comma 11 CGS, è possibile “…desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l’interpretazione della normativa:

a)  il principio della effettività della sanzione irrogata che deve comunque essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza del calciatore squalificato;

b)  il principio della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.”

Non sempre è possibile rispettare entrambi i principi contemporaneamente. In alcune ipotesi “… il secondo principio (quello relativo alla separazione) cede al principio principe della effettività della sanzione e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dal comma 11 dell’art 19 CGS poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, in quanto la stessa resterebbe legata …. al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato.” In altre parole l’applicazione dei due principi avviene in maniera gradata privilegiando quello della certezza dell’applicazione della sanzione “… che nell’ordinamento sportivo deve sempre essere attuata non potendo restare la stessa sanzione senza esecuzione…” sulla possibilità di far scontare la sanzione comminata nell’ambito della competizione nella quale la sanzione è stata irrogata. Nel caso di specie, il MASELLI ha partecipato in qualità di “fuori-quota” alla gara nella quale è stato sanzionato con la ammonizione che ha portato alla squalifica per una gara effettiva; questa circostanza può lasciare nella incertezza l’esecuzione della sanzione nell’ipotesi in cui lo stesso calciatore non venga chiamato, per il futuro, a disputare gare del Campionato Juniores. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge chiaramente – a giudizio di questo GST e conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Federale – come l’unica possibilità per garantire che la sanzione sia effettivamente e concretamente scontata sia quella dell’ipotesi che la sanzione stessa sia scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata, cosa che il MASELLI non ha fatto; ne consegue che il medesimo calciatore non aveva titolo a partecipare alla gare in epigrafe. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17, comma 5 CGS

D E C I D E

·  di respingere il ricorso della società Campobasso 1919, relativamente alla presunta posizione irregolare del calciatore DE CURTIS;

·  di accogliere il ricorso della società Campobasso 1919 relativamente alla posizione del calciatore MASELLI e, per gli effetti, di infliggere alla società GUGLIONESI la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3;

·  di comminare alla società Guglionesi un’ammenda di Euro 200,00;

·  di squalificare per giorni quindici CASACANDITELLA GIOVANNI, dirigente accompagnatore del GUGLIONESI

Manda alla Segreteria del CR Molise per l’aggiornamento della classifica. Nulla per la tassa non versata.

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