COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  98 del 03.03.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.2.   Ricorso JOYLAND M

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  98 del 03.03.2010

Decisione della commissione Disciplinare

5.2.2.   Ricorso JOYLAND MATESINA  – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatori  

(Gara CIORLANO – JOYLAND MATESINA del 31/01/2010 - Campionato Regionale di Prima Categoria – Girone “A” - 3^ giornata del girone di ritorno)

Il Giudice Sportivo Territoriale,

letto il ricorso ritualmente proposto dalla società Joyland Matesina;

atteso che la società Ciorlano non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;

rileva che la società reclamante chiede ai danni della società Ciorlano, l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore PORRECA Marco che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV infrazione) con CU n. 60 del 16.12.2009. Come si evince dalla nota dell’Ufficio Tesseramenti del CR Molise, all’epoca il PORRECA era tesserato con la società Joyland Matesina che, in data 17.12.2009, lo svincolava; successivamente il PORRECA, in data 05.01.2010, veniva tesserato per la società Ciorlano disputando a partire dal 6 gennaio 2010 cinque gare consecutive (l’ultima delle quali quella in epigrafe) cui non aveva titolo a partecipare perché non aveva ancora scontato la citata gara di squalifica. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17, comma 5 CGS

D E C I D E

·  di accogliere il ricorso così come proposto dalla società Joyland Matesina;

·  di infliggere alla società CIORLANO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3;

·  di comminare alla società Ciorlano un’ammenda di Euro 100,00;

·  di squalificare per giorni quindici CARAMANNA ANTONIO,  dirigente accompagnatore della società CIORLANO.

Manda alla Segreteria del CR Molise per l’aggiornamento della classifica. Nulla per la tassa non versata.

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