COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 10 Settembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 16
del 10 Settembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo della Polisportiva ORIONE Audax avverso la squalifica
nei confronti del tesserato MASNERI Michele applicata dal
Giudice Sportivo, pubblicata in data 26/06/09 sul comunicato
ufficiale n. 89, della Delegazione Provinciale di Alessandria
Rilevato che in data 6/7/09 perveniva presso la federazione un reclamo non sottoscritto
da parte della società di cui in epigrafe, recante in calce l’indicazione “Tortona 30/06/09”,
avente ad oggetto la squalifica comminata al sig. MASNERI Michele con il comunicato
ufficiale n. 89 del 26/06/09.
Rilevato altresì che il suddetto reclamo è incompleto, oltre che nella sottoscrizione, nella
indicazione del campionato di riferimento, della gara, della squadra in cui milita il
ricorrente e della delegazione provinciale presso la quale ha sede il Giudice sportivo che
ha comminato la sanzione.
Ritenuto pertanto che siffatto reclamo è mancante dei requisiti minimali per essere
considerato ammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in questione e dispone
l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00, con addebito sul conto corrente della
Polisportiva Orione Audax.