COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 8 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinar
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26
del 8 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo proposto dalla A.S.D. BCC RORETO 04 avverso le
decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara SAVIGLIANO –
BCC RORETO 04 disputatasi il 18/09/09 nell’ambito del
Campionato di Terza Categoria – Girone B. (C.U. N° 10 del
24/09/09 della Delegazione Provinciale di Cuneo)
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. BCC RORETO 04 contesta la inibizione fino al
30/11/09 inflitta dal Giudice sportivo al dirigente BORI Pietro, nonché le squalifiche, fino al
15/11/09 per il giocatore MATIJA Edmond e fino al 30/11/09 per il calciatore BORI
Davide, ritenendole eccessive in rapporto ai fatti realmente accaduti e chiede che le
stesse vengano sensibilmente ridotte.
Le suddette sanzioni sono contenute nel C.U. n° 10 del 24/09/09 della Delegazione
Provinciale di Cuneo e sono state emesse dal Giudice sportivo sulla base del rapporto di
gara redatto dall’arbitro dell’incontro SAVIGLIANO – BCC RORETO 04 disputatosi il
18/09/09 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria – Girone B.
Ad avviso della società reclamante,
il dirigente BORI Pietro, a seguito della sua espulsione, si sarebbe allontanato dal
terreno di gioco, situandosi al di là della recinzione senza pronunciare alcun epiteto
ingiurioso nei confronti dell’arbitro;
il giocatore MATIJA Edmond non avrebbe cercato di colpire il direttore di gara, anzi al
termine della gara, quest’ultimo sarebbe uscito dal suo spogliatoio ed avrebbe minacciato
con toni violenti il calciatore, forse per motivi di carattere razzistico, essendo il calciatore
di nazionalità albanese;
il calciatore BORI Davide, espulso per doppia ammonizione, sarebbe uscito dal campo
posizionandosi anche lui dietro la recinzione, senza mai offendere l’arbitro. Il reclamo
propende per la tesi che il rapporto di gara sia stato travisato per il fatto che il giocatore è
figlio del dirigente BORI Pietro.
Le contestazioni avanzate dalla società reclamante, non supportate da alcun riscontro
probatorio, contrastando in maniera netta con la circostanziata ricostruzione dei fatti
operata dal direttore di gara nel proprio rapporto, che costituisce piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere
disattese.
Gli episodi in questione, in considerazione della loro particolare gravità, rendono
incensurabili le decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione
ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice sportivo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale,
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che
deve essere addebitata alla A.S.D. BCC RORETO 04, perché non versata;
CONFERMA
l’ inibizione fino al 30/11/09 inflitta al dirigente BORI Pietro;
la squalifica fino al 15/11/09 inflitta al giocatore MATIJA Edmond;
la squalifica fino al 30/11/09 inflitta al giocatore BORI Davide.