COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 8 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 26

del 8 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo proposto dalla A.S.D. FOSSANESE F.C. 2009 avverso

le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara

FOSSANESE – ROATA ROSSI disputatasi il 18/09/09 nell’ambito

del Campionato di Terza Categoria – Girone A. (C. U. n° 10 del

24/09/09 della Delegazione provinciale di Cuneo)

Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. FOSSANESE F.C. 2009 contesta le decisioni assunte

dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 10 del 24/09/09 della Delegazione provinciale di

Cuneo, e si duole, in particolare, dell’eccessiva durata della squalifica fino al 30/11/09

inflitta al proprio giocatore GIORDANO Davide e quella per TRE giornate inflitta al proprio

giocatore ROSA Alberto.

La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento

dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto

arbitrale inesatto e chiede una riduzione della squalifica per entrambi i propri tesserati.

Nel suo rapporto, il direttore di gara riferisce che, al termine della partita FOSSANESE –

ROATA ROSSI del 18/09/09 del Campionato di Terza Categoria – Girone A, il giocatore

GIORDANO Davide lo inseguiva e lo offendeva, continuando in tale condotta nel

sottopassaggio, dove gli poneva le mani addosso, mentre il giocatore ROSA Alberto, che

era stato espulso per offese all’arbitro, entrava nel suo spogliatoio e si ripeteva nelle

offese.

La Società reclamante, dopo aver stigmatizzato il comportamento dei propri giocatori,

ammette che gli stessi abbiano avuto degli scontri verbali con il direttore di gara, ma nega

che si sia fatto ricorso a vie di fatto e che il calciatore ROSA Alberto si sia recato nello

spogliatoio dell’arbitro.

Le contestazioni, genericamente avanzate e non supportate da alcun riscontro probatorio,

contrastando in maniera netta con la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara

nel proprio rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in

occasione dello svolgimento delle gare, devono essere quindi disattese.

Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale, ritenendo incensurabili le

decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità

delle sanzioni adottate dal Giudice sportivo,

RESPINGE

il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che

deve essere addebitata alla A.S.D. FOSSANESE F.C. 2009, perché non versata e,

conseguentemente,

CONFERMA

le squalifiche, fino al 30/11/09 inflitta al giocatore GIORDANO Davide, e quella per TRE

giornate comminata al giocatore ROSA Alberto.

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