COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 8 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26
del 8 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Reclamo della Società FENUSMA 2008 avverso la decisione del
Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.7 del 23 settembre 2009
della Delegazione Provinciale di Aosta in riferimento alla gara
FENUSMA – AYMAVILLES GRESSAN del 20 settembre 2009
valida per il Campionato Giovanissimi (Fascia B) – Girone A
Con il reclamo in esame la ricorrente lamenta eccessività delle sanzioni inflitte dal G.S al
giocatore Laabid Achraf (squalifica per 4 giornate), all’allenatore Stefano Money
(squalifica sino al 25 febbraio 2010) ed alla società (500,00 euro di ammenda).
Occorre sin da subito evidenziare che trattasi di una vicenda francamente avvilente:
apprendere di certi atteggiamenti gratuitamente offensivi, aggressivi e violenti nei
confronti del direttore di gara (in questo caso direttrice) in occasione di partite tra
giovanissimi desta notevole preoccupazione alla luce del ruolo educativo che gli adulti
con incarichi di responsabilità assumono.
Dirigenti, allenatori e sostenitori (rectius, genitori) dovrebbero preoccuparsi della crescita
sportiva, fisica e morale, dei propri ragazzi anziché rendersi responsabili di
comportamenti deprecabili quali quelli accertati dal G.S.(che non si riportano per rispetto
di chi li ha subiti)
Nessuno sconto meritano pertanto le sanzioni inflitte alla società ed all’allenatore anche in
considerazione della totale assenza di pregio delle argomentazioni addotte dalla
ricorrente in sede di reclamo che mirano semplicemente a minimizzare quanto avvenuto
in totale contrasto con quanto riportato dal direttore di gara nel proprio supplemento di
rapporto (in ciò non superabile).
Deve invece essere ridotta la sanzione inflitta al giocatore atteso che anche l’arbitro non è
stato in grado di affermare con certezza che fosse responsabile della offese subite dopo il
termine della gara, limitandosi ad individuarlo all’interno del gruppo dal quale sono partite
le offese in contestazione.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul
C.U. n.7 del 23.9.2009 della Delegazione Provinciale di Aosta, delibera di ridurre a DUE
le giornate di squalifica inflitte al giocatore Laabid Achraf.
Conferma nel resto.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.