COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 15 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 29

del 15 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Reclamo della A.S.D. FERIOLO CALCIO avverso il

provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato

ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 23 del 1.10.2009, con il

quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al

giocatore GUIDETTI Jonatan (gara GRAVELLONA/FERIOLO del

28.9.2009-Campionato Prima categoria girone A)

Con il reclamo in oggetto la società Feriolo Calcio richiede una riduzione della sanzione

comminata al proprio tesserato sig. Guidetti Jonatah; pur non contestando le risultanze

del rapporto arbitrale, la reclamante ritiene la squalifica eccessiva in quanto non si

sarebbe tenuto conto del fatto che il comportamento del giocatore, neppure ammonito

durante la gara, era conseguenza dell’assegnazione di una punizione alla squadra

avversaria oltre il tempo di recupero stabilito.

Questa Commissione, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara,

ritiene che la squalifica comminata dal Giudice Sportivo sia equa e commisurata alla

gravità della condotta del sig. Guidetti, il quale richiedeva spiegazioni al direttore di gara

con un comportamento aggressivo e minaccioso, appoggiandogli una mano sul petto e

facendolo ripetutamente indietreggiare; inoltre alla notifica del provvedimento di

espulsione lo ingiuriava pesantemente.

Non pare pertanto che le attenuanti addotte dalla società Feriolo siano tali da giustificare

una riduzione della sanzione, applicata sicuramente già tenendo conto delle stesse.

Per tali motivi la Commissione Disciplinare

RESPINGE

il ricorso della A.S.D. FERIOLO CALCIO, con conseguente addebito della tassa di

reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

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