COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 15 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 29

del 15 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Ricorso della Società BORGATA LESNA avverso la decisione

del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 12

della Delegazione Provinciale di Torino del 1.10.2009 in

riferimento alla gara BORGATA LESNA – SIZZANO del 27.09.2009

valida per il Campionato di Seconda categoria – Girone M

Con il ricorso in oggetto la Società BORGATA LESNA lamenta l’eccessività della

sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio massaggiatore ARTUSIO Luca (squalifica

sino al 31.12.2009).

Il materiale istruttorio in atti, costituito da rapporto arbitrale e supplemento, non consente

di mettere in discussione la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S.

L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta.

D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa,

non meritano alcun pregio in quanto inidonee a superare quanto descritto nel rapporto

arbitrale (in particolare nel suo supplemento).

Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di

specie e proporzionata alla gravità del fatto contestato.

Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare

l’organo di giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo

ad un massimo.

Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva.

I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di

tale fatto.

Relativamente ai criteri oggettivi, questa Commissione ha modulato le sanzioni in ragione

del luogo del fatto (fuori o dentro il terreno di gioco, durante l’incontro o no), della

condotta tenuta (danneggiamento a cose, offese, minacce, aggressioni fisiche) e,

nell’ambito delle aggressioni fisiche, in ragione del danno effettivamente arrecato ed

accertato documentalmente, distinguendo così tra semplici percosse e lesioni (che si

hanno in presenza di malattia certificata). All’interno delle lesioni, si è ulteriormente

distinto a seconda della loro gravità, ancorandola alla durata della malattia certificata.

Si è inoltre ritenuto di tenere conto del caso in cui il fatto sia commesso avvalendosi di

strumenti di offesa e del caso in cui a seguito del fatto, l’incontro sia stato sospeso,

prevedendo, per tali eventualità, un aumento delle sanzioni sino ad un terzo della

sanzione base (ipotesi aggravanti comuni).

Con riferimento invece ai criteri soggettivi, si è deciso di punire molto più severamente i

fatti commessi in danno dell’arbitro, dei suoi assistenti ovvero del commissario di campo,

rispetto a quelli in danno degli altri tesserati. Inoltre, si è ritenuto di prevedere un aumento

delle sanzioni se trattasi di fatti commessi da capitano, allenatore, dirigente (in tal caso

aumento della sanzione sino ad un terzo, aggravante comune) e una riduzione, invece,

se si è provveduto al risarcimento del danno arrecato, o si è tenuto un comportamento

resipiscente ed anche in ragione della giovane età ovvero della personalità complessiva

del reo (riduzione sino ad un terzo della sanzione, attenuanti comuni).

Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio,

nel caso di specie non si può che ridurre la sanzione inflitta a ARTUSIO Luca e ciò anche

in osservanza del principio di equità ed omogeneità al fine di evitare incomprensibili

sperequazioni rispetto a casi precedentemente trattati.

Sulla base del criterio oggettivo, la condotta, di per sé grave, di cui si è reso responsabile

è qualificabile come minaccia seguita da percossa (non vi è in atti alcuna

documentazione medica che consenta di certificare una alterazione funzionale

qualificabile come lesione).

Per la minaccia il trattamento sanzionatorio va da un minimo di due giornate ad un

massimo di tre mesi di squalifica; per la percossa, da un minimo di tre mesi ad un

massimo di un anno; in presenza di più condotte illecite commesse nel medesimo

contesto (tempo, luogo, occasione) si deve valutare quale sia la pena giusta per il fatto

più grave e poi aumentarla per l’altro/i episodio, fatta salva l’applicazione di eventuali

circostanze attenuanti e/o aggravanti.

Nel caso che qui ci occupa è certamente più grave l’episodio della percossa e, quindi, si

deve quantificare la pena base per tale episodio, individuando come equa quella della

squalifica sino al 30.4.2010, aumentata sino al 31.5.2010 per le minacce, ulteriormente e

definitivamente aumentata sino al 30.6.2010 in quanto trattasi di dirigente.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul

C.U. n. 12 del 1.10.2009 della Delegazione Provinciale di Torino, delibera di ridurre al

30.6.2010 la squalifica inflitta al massaggiatore ARTUSIO Luca.

Conferma nel resto.

Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo.

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