COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 15 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplina
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 29
del 15 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della F.C.D. OZZANO avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Com.
Prov. Novara n. 13 del 1.10.2009, con il quale veniva comminata
alla ricorrente la squalifica del campo di gioco per tre giornate
nonché l’ammenda di € 600,00 (gara Canadà/Ozzano del
13.9.2009 - Campionato Seconda categoria girone D)
Con il ricorso in oggetto la F.C.D. OZZANO impugna la delibera assunta dal Giudice
Sportivo limitatamente alle sanzioni alla stessa comminate, richiedendone una riduzione
in base ad una serie di asserite attenuanti, quali il comportamento del presidente e del
massaggiatore della società che avrebbero agevolato il rientro negli spogliatoi del
direttore di gara, il comportamento ineccepibile dei tesserati e sostenitori ozzanesi nelle
gare successive ed il fatto che la Ozzano nelle stagioni precedenti non sarebbe mai stata
coinvolta in episodi similari. Adduce altresì la ricorrente che le sanzioni sarebbero
eccessivamente severe e superiori a quelle comminate in casi di condotta antisportiva e
di tentativo di frode, asseritamente più gravi, verificatisi in altre occasioni.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara,
rileva in primo luogo come la società ricorrente ammetta la gravità dei fatti avvenuti al
termine dell’incontro così come risultanti dal rapporto arbitrale; la valutazione degli stessi
porta peraltro inequivocabilmente ad attribuire alla ricorrente una precisa responsabilità
sia per il comportamento dei suoi tesserati sia per quello dei suoi sostenitori, responsabili
questi ultimi di episodi di violenza che avrebbero potuto determinare conseguenze anche
gravi.
Quanto sopra premesso, pur non risultando pertinente il raffronto con sanzioni comminate
in relazione ad altri episodi e relative a fattispecie diverse, la Commissione Disciplinare
esaminato il caso specifico ritiene equo disporre una lieve riduzione delle sanzioni
comminate dal Giudice Sportivo alla società Ozzano.
Per tali motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
A due giornate la squalifica del terreno di gioco comminata alla F.C.D. OZZANO nonché
ad € 500,00 l’ammenda alla stessa comminata. Nulla si dispone in ordine alla tassa di
reclamo che non risulta versata.