COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 15 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplina

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 29

del 15 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Ricorso della F.C.D. OZZANO avverso il provvedimento del

Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale del Com.

Prov. Novara n. 13 del 1.10.2009, con il quale veniva comminata

alla ricorrente la squalifica del campo di gioco per tre giornate

nonché l’ammenda di 600,00 (gara Canadà/Ozzano del

13.9.2009 - Campionato Seconda categoria girone D)

Con il ricorso in oggetto la F.C.D. OZZANO impugna la delibera assunta dal Giudice

Sportivo limitatamente alle sanzioni alla stessa comminate, richiedendone una riduzione

in base ad una serie di asserite attenuanti, quali il comportamento del presidente e del

massaggiatore della società che avrebbero agevolato il rientro negli spogliatoi del

direttore di gara, il comportamento ineccepibile dei tesserati e sostenitori ozzanesi nelle

gare successive ed il fatto che la Ozzano nelle stagioni precedenti non sarebbe mai stata

coinvolta in episodi similari. Adduce altresì la ricorrente che le sanzioni sarebbero

eccessivamente severe e superiori a quelle comminate in casi di condotta antisportiva e

di tentativo di frode, asseritamente più gravi, verificatisi in altre occasioni.

Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara,

rileva in primo luogo come la società ricorrente ammetta la gravità dei fatti avvenuti al

termine dell’incontro così come risultanti dal rapporto arbitrale; la valutazione degli stessi

porta peraltro inequivocabilmente ad attribuire alla ricorrente una precisa responsabilità

sia per il comportamento dei suoi tesserati sia per quello dei suoi sostenitori, responsabili

questi ultimi di episodi di violenza che avrebbero potuto determinare conseguenze anche

gravi.

Quanto sopra premesso, pur non risultando pertinente il raffronto con sanzioni comminate

in relazione ad altri episodi e relative a fattispecie diverse, la Commissione Disciplinare

esaminato il caso specifico ritiene equo disporre una lieve riduzione delle sanzioni

comminate dal Giudice Sportivo alla società Ozzano.

Per tali motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo

RIDUCE

A due giornate la squalifica del terreno di gioco comminata alla F.C.D. OZZANO nonché

ad € 500,00 l’ammenda alla stessa comminata. Nulla si dispone in ordine alla tassa di

reclamo che non risulta versata.

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