COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 22 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 32

del 22 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori

MAUTINO FRANCO, MAESTRINI NICOLA, BARGELLINI FRANCO,

FERRAROTTI PIERGIUSEPPE, CAMINO ATTILIO, DE REGIBUS

OMAR ENRICO, CALZAVACCA CARLO, LUNASCO LUCIANO, DI

CEGLIE GIANFRANCO, PALETTO CLAUDIA, DE GREGORIO

SERGIO; BUSCAGLIA ELIO, PIRAZZI MAURO, DE SORDI

ENRICO, ACTIS GROSSO ELVIO, SCESA FABIO, D'UGGENTO

GIANCARLO, SAPINO WANDA, COSCIA MASSIMO, TOMOLA

BENIAMINO, ALEMANNO LUIGI, REGINATO FERNANDO,

FORLANO VINCENZO, LAGONA GIUSEPPE, BELFIORE

ANTONIO, LISSANDRO PAOLO, PENT ERCOLE, COMIZZOLI

GIANNI rispettivamente Presidenti, all’epoca dei fatti, delle

seguenti società U.S.D. AGLIÈ; - A.C.D. ARNUZZESE; - A.C. BAJO

DORA; - U.S.D. BIANZÈ; - A.S.D. BUSSOLINO SPORT; - S.D.

CALCIO VOGOGNA; - U.S.D. CARESANESE; - U.S.

CASTELNUOVO SCRIVIA; - A.S.D. CENTALLO; - A.C. CRESSESE;

- A.C. EDELWEISS GIAVENO; - A.C. FABBRICA; - A.S.D.

FOMARCO; - A.S. FRASSINETO; - U.S.G. RODALLESE; - A.S.D.

JUVENTUS DOMO; - A.S. MONCALIERI CALCIO; - A.S.D. U.S.

MORETTA; - POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NOVI G3; - A.S.D.

PIEDIMULERA; - F.C.D. REAL LENTESE; - A.S.D. REAL SARRE; -

U.S.D. ROCCHETTA TANARO; - A.S.D. OLYMPIC COLLEGNO (già

G.S.D. SANREMO 72); - U.S.D. SAINT-PIERRE; - TARANTASCA

CALCIO; - U.S.D. VALSUSA V.S. CALCIO; - U.S.

VARALPOMBIESE A.S.D, per rispondere rispettivamente i

Presidenti della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli

artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle

disposizioni del C.U. n.1\08 LND come richiamate al cap. A4 lett.

f), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

Con atto del 14\9\09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i

Presidenti sopra indicati per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità

sportiva per non aver ottemperato all’obbligo di partecipare con la propria squadra al

Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l’attività Giovanile e

Scolastica oppure, in alternativa, al campionato Juniores under 18 nella stagione sportiva

2008-2009. Le Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta in conseguenza

della violazione ascritta ai propri Presidenti.

Il presente procedimento trae origine dalla nota trasmessa dal Comitato Regionale

Piemonte e Valle d’Aosta cui si allegava l’elenco delle Società iscritte al Campionato di

Prima Categoria che avevano omesso di svolgere attività giovanile nella stagione 2008-

2009.

Giova precisare che l’elenco in questione comprendeva la società SANREMO 72 che

nella presente stagione è stata incorporata dalla OLYMPIC COLLEGNO la quale,

pertanto, insieme al Presidente del sodalizio segnalato viene deferita al giudizio di questa

Commissione Disciplinare.

Nella seduta del 16\10\2009, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario

CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale il signor. DI CEGLIE Gianfranco

Presidente della società CENTALLO e DE ALESSI segretario della OLYMPIC

COLLEGNO rispettivamente Presidente e Dirigente della società CERVERE.

Veniva data lettura delle memorie scritte inoltrate dalle società G. RODALLESE,

PIEDIMULERA, ROCCHETTA TANARO e BAJO DORA.

Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, enunciate numerose decisioni a

conforto delle proprie conclusioni e richiamato il principio della successione della società

incorporante negli obblighi dell’incorporata, chiedeva applicarsi a carico di ciascuno dei

Presidenti incolpati la sanzione dell’inibizione per giorni venti e a carico di ogni Società la

sanzione dell’ammenda per € 1500,00.

Il sig. DI CEGLIE sottolineava la situazione del territorio di Centallo e delle difficoltà

incontrate nel reclutamento di giovani.

Il sig. DE ALESSI richiamava la memoria in atti sottolineando che nessuna censura

poteva essere mossa alla società rappresentata in quanto aveva sempre schierato la

squadra giovanile e non poteva essere chiamata a rispondere di responsabilità non

proprie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la documentazione in atti costituisce piena prova del mancato esercizio

di attività sportiva giovanile da parte di tutte le Società deferite, ad eccezione della

OLYMPIC COLLEGNO.

Viceversa non esiste alcuna prova in atti che tale circostanza sia l’effetto di una condotta

colpevole ovvero contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza riferibile ai Presidenti

incolpati.

Come si può evincere dalle memorie di cui è stata data lettura ed è emerso nel corso

della presente udienza, molto spesso il mancato esercizio di attività giovanile è

giustificato da situazioni che rendono impossibile o estremamente arduo l’allestimento e

l’iscrizione di una squadra ragazzi.

E’ pur vero, come ha sostenuto il Procuratore Federale nella sua animata discussione,

che in certi casi l’omissione è il frutto di valutazioni di natura economica basate sulla

maggior convenienza di assoggettare la società alla sanzione pecuniaria piuttosto che

impiegare risorse superiori per avviare i giovani al gioco del calcio, ma di tali situazioni

non esiste alcuna traccia in atti.

Nel delineato contesto, ad avviso di questo Commissione, non è consentito ritenere

sussistente alcun profilo di responsabilità in capo ai Presidenti e conseguentemente la

responsabilità diretta delle Società. La violazione della norma che impone l’iscrizione della

squadra ai campionati giovanili è ascrivibile a queste ultime a mero titolo di responsabilità

oggettiva a norma dell’art. 4 comma 2 C.G.S..

Alla citata soluzione non sono di ostacolo né il dettato normativo che impone agli organi

preposti la segnalazione alla Procura Federale, ovviamente affinché accerti la violazione

dell’art. 1 C.G.S. né la copiosa serie di decisioni indicate dalla Procura Federale in cui la

responsabilità del Presidente incolpato viene determinata in via presuntiva sulla semplice

base dell’evento antiregolamentare accertato.

Quanto alla OLYMPIC COLLEGNO, la ridefinizione della responsabilità per la violazione

ascritta quale responsabilità oggettiva comporta la non irrogabilità a suo carico delle

sanzioni conseguenti alle violazioni addebitate alla incorporata SANREMO 72. Detta

società va considerata a tutti gli effetti cessata con conseguente estinzione dell’illecito

attribuito.

Acclarata la sussistenza della violazione da parte delle Società incolpate, la sanzione da

applicarsi viene determinata tenendo in considerazione, la categoria di appartenenza

della prima squadra, il verosimile risparmio, le finalità di tutela della diffusione del gioco

del calcio che la norma violata si propone di perseguire, ma anche le particolari condizioni

di difficoltà lamentate da alcuni sodalizi.

La sanzione dell’ammenda di € 1.500 (il massimo previsto dalla norma) indicata dalla

Procura appare corretta per le società deferite che, a fronte delle contestazioni mosse,

non hanno offerto giustificazioni, mentre a carico delle società G. RODALLESE,

PIEDIMULERA, ROCCHETTA TANARO e BAJO DORA che hanno rappresentato le

obiettive difficoltà incontrate e del CENTALLO che ha espresso in udienza le medesime

difficoltà, appare equo contenere la sanzione nella misura di € 1.000 di ammenda.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare,

Dichiara non luogo a provvedere nei confronti dei signori MAUTINO FRANCO,

MAESTRINI NICOLA, BARGELLINI FRANCO, FERRAROTTI PIERGIUSEPPE, CAMINO

ATTILIO, DE REGIBUS OMAR ENRICO, CALZAVACCA CARLO, LUNASCO LUCIANO,

DI CEGLIE GIANFRANCO, PALETTO CLAUDIA, DE GREGORIO SERGIO; BUSCAGLIA

ELIO, PIRAZZI MAURO, DE SORDI ENRICO, ACTIS GROSSO ELVIO, SCESA FABIO,

D'UGGENTO GIANCARLO, SAPINO WANDA, COSCIA MASSIMO, TOMOLA

BENIAMINO, ALEMANNO LUIGI, REGINATO FERNANDO, FORLANO VINCENZO,

LAGONA GIUSEPPE, BELFIORE ANTONIO, LISSANDRO PAOLO, PENT ERCOLE,

COMIZZOLI GIANNI.

Dichiara non luogo a provvedere nei confronti della società OLIMPYC COLLEGNO;

Dichiara le restanti Società deferite responsabili ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. e, per

l’effetto, applica:

- a carico di ciascuna delle società U.S.D. Agliè; - A.C.D. Arnuzzese; - U.S.D.

Bianzè; - A.S.D. Bussolino Sport; - S.D. Calcio Vogogna; - U.S.D. Caresanese; -

U.S. Castelnuovo Scrivia; - A.S.D. Centallo; - A.C. Cressese; - A.C. Edelweiss

Giaveno; - A.C. Fabbrica; - A.S.D. Fomarco; - A.S. Frassineto; - A.S.D. Juventus

Domo; - A.S. Moncalieri Calcio; - A.S.D. U.S. Moretta; - Polisportiva Dilettantistica

Novi G3; - F.C.D. Real Lentese; - A.S.D. Real Sarre; - U.S.D. Saint-Pierre; -

Tarantasca Calcio; - U.S.D. Valsusa V.S. Calcio; - U.S. Varalpombiese A.S.D. la

sanzione dell’ammenda per € 1.500

- a carico di ciascuna delle società G. RODALLESE, PIEDIMULERA, ROCCHETTA

TANARO, BAJO DORA e CENTALLO la sanzione dell’ammenda per €1.000.

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