COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 22 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32
del 22 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori
MAUTINO FRANCO, MAESTRINI NICOLA, BARGELLINI FRANCO,
FERRAROTTI PIERGIUSEPPE, CAMINO ATTILIO, DE REGIBUS
OMAR ENRICO, CALZAVACCA CARLO, LUNASCO LUCIANO, DI
CEGLIE GIANFRANCO, PALETTO CLAUDIA, DE GREGORIO
SERGIO; BUSCAGLIA ELIO, PIRAZZI MAURO, DE SORDI
ENRICO, ACTIS GROSSO ELVIO, SCESA FABIO, D'UGGENTO
GIANCARLO, SAPINO WANDA, COSCIA MASSIMO, TOMOLA
BENIAMINO, ALEMANNO LUIGI, REGINATO FERNANDO,
FORLANO VINCENZO, LAGONA GIUSEPPE, BELFIORE
ANTONIO, LISSANDRO PAOLO, PENT ERCOLE, COMIZZOLI
GIANNI rispettivamente Presidenti, all’epoca dei fatti, delle
seguenti società U.S.D. AGLIÈ; - A.C.D. ARNUZZESE; - A.C. BAJO
DORA; - U.S.D. BIANZÈ; - A.S.D. BUSSOLINO SPORT; - S.D.
CALCIO VOGOGNA; - U.S.D. CARESANESE; - U.S.
CASTELNUOVO SCRIVIA; - A.S.D. CENTALLO; - A.C. CRESSESE;
- A.C. EDELWEISS GIAVENO; - A.C. FABBRICA; - A.S.D.
FOMARCO; - A.S. FRASSINETO; - U.S.G. RODALLESE; - A.S.D.
JUVENTUS DOMO; - A.S. MONCALIERI CALCIO; - A.S.D. U.S.
MORETTA; - POLISPORTIVA DILETTANTISTICA NOVI G3; - A.S.D.
PIEDIMULERA; - F.C.D. REAL LENTESE; - A.S.D. REAL SARRE; -
U.S.D. ROCCHETTA TANARO; - A.S.D. OLYMPIC COLLEGNO (già
G.S.D. SANREMO 72); - U.S.D. SAINT-PIERRE; - TARANTASCA
CALCIO; - U.S.D. VALSUSA V.S. CALCIO; - U.S.
VARALPOMBIESE A.S.D, per rispondere rispettivamente i
Presidenti della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli
artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle
disposizioni del C.U. n.1\08 LND come richiamate al cap. A4 lett.
f), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
Con atto del 14\9\09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i
Presidenti sopra indicati per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva per non aver ottemperato all’obbligo di partecipare con la propria squadra al
Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l’attività Giovanile e
Scolastica oppure, in alternativa, al campionato Juniores under 18 nella stagione sportiva
2008-2009. Le Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta in conseguenza
della violazione ascritta ai propri Presidenti.
Il presente procedimento trae origine dalla nota trasmessa dal Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta cui si allegava l’elenco delle Società iscritte al Campionato di
Prima Categoria che avevano omesso di svolgere attività giovanile nella stagione 2008-
2009.
Giova precisare che l’elenco in questione comprendeva la società SANREMO 72 che
nella presente stagione è stata incorporata dalla OLYMPIC COLLEGNO la quale,
pertanto, insieme al Presidente del sodalizio segnalato viene deferita al giudizio di questa
Commissione Disciplinare.
Nella seduta del 16\10\2009, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario
CARPENTERI in rappresentanza della Procura Federale il signor. DI CEGLIE Gianfranco
Presidente della società CENTALLO e DE ALESSI segretario della OLYMPIC
COLLEGNO rispettivamente Presidente e Dirigente della società CERVERE.
Veniva data lettura delle memorie scritte inoltrate dalle società G. RODALLESE,
PIEDIMULERA, ROCCHETTA TANARO e BAJO DORA.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, enunciate numerose decisioni a
conforto delle proprie conclusioni e richiamato il principio della successione della società
incorporante negli obblighi dell’incorporata, chiedeva applicarsi a carico di ciascuno dei
Presidenti incolpati la sanzione dell’inibizione per giorni venti e a carico di ogni Società la
sanzione dell’ammenda per € 1500,00.
Il sig. DI CEGLIE sottolineava la situazione del territorio di Centallo e delle difficoltà
incontrate nel reclutamento di giovani.
Il sig. DE ALESSI richiamava la memoria in atti sottolineando che nessuna censura
poteva essere mossa alla società rappresentata in quanto aveva sempre schierato la
squadra giovanile e non poteva essere chiamata a rispondere di responsabilità non
proprie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la documentazione in atti costituisce piena prova del mancato esercizio
di attività sportiva giovanile da parte di tutte le Società deferite, ad eccezione della
OLYMPIC COLLEGNO.
Viceversa non esiste alcuna prova in atti che tale circostanza sia l’effetto di una condotta
colpevole ovvero contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza riferibile ai Presidenti
incolpati.
Come si può evincere dalle memorie di cui è stata data lettura ed è emerso nel corso
della presente udienza, molto spesso il mancato esercizio di attività giovanile è
giustificato da situazioni che rendono impossibile o estremamente arduo l’allestimento e
l’iscrizione di una squadra ragazzi.
E’ pur vero, come ha sostenuto il Procuratore Federale nella sua animata discussione,
che in certi casi l’omissione è il frutto di valutazioni di natura economica basate sulla
maggior convenienza di assoggettare la società alla sanzione pecuniaria piuttosto che
impiegare risorse superiori per avviare i giovani al gioco del calcio, ma di tali situazioni
non esiste alcuna traccia in atti.
Nel delineato contesto, ad avviso di questo Commissione, non è consentito ritenere
sussistente alcun profilo di responsabilità in capo ai Presidenti e conseguentemente la
responsabilità diretta delle Società. La violazione della norma che impone l’iscrizione della
squadra ai campionati giovanili è ascrivibile a queste ultime a mero titolo di responsabilità
oggettiva a norma dell’art. 4 comma 2 C.G.S..
Alla citata soluzione non sono di ostacolo né il dettato normativo che impone agli organi
preposti la segnalazione alla Procura Federale, ovviamente affinché accerti la violazione
dell’art. 1 C.G.S. né la copiosa serie di decisioni indicate dalla Procura Federale in cui la
responsabilità del Presidente incolpato viene determinata in via presuntiva sulla semplice
base dell’evento antiregolamentare accertato.
Quanto alla OLYMPIC COLLEGNO, la ridefinizione della responsabilità per la violazione
ascritta quale responsabilità oggettiva comporta la non irrogabilità a suo carico delle
sanzioni conseguenti alle violazioni addebitate alla incorporata SANREMO 72. Detta
società va considerata a tutti gli effetti cessata con conseguente estinzione dell’illecito
attribuito.
Acclarata la sussistenza della violazione da parte delle Società incolpate, la sanzione da
applicarsi viene determinata tenendo in considerazione, la categoria di appartenenza
della prima squadra, il verosimile risparmio, le finalità di tutela della diffusione del gioco
del calcio che la norma violata si propone di perseguire, ma anche le particolari condizioni
di difficoltà lamentate da alcuni sodalizi.
La sanzione dell’ammenda di € 1.500 (il massimo previsto dalla norma) indicata dalla
Procura appare corretta per le società deferite che, a fronte delle contestazioni mosse,
non hanno offerto giustificazioni, mentre a carico delle società G. RODALLESE,
PIEDIMULERA, ROCCHETTA TANARO e BAJO DORA che hanno rappresentato le
obiettive difficoltà incontrate e del CENTALLO che ha espresso in udienza le medesime
difficoltà, appare equo contenere la sanzione nella misura di € 1.000 di ammenda.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare,
Dichiara non luogo a provvedere nei confronti dei signori MAUTINO FRANCO,
MAESTRINI NICOLA, BARGELLINI FRANCO, FERRAROTTI PIERGIUSEPPE, CAMINO
ATTILIO, DE REGIBUS OMAR ENRICO, CALZAVACCA CARLO, LUNASCO LUCIANO,
DI CEGLIE GIANFRANCO, PALETTO CLAUDIA, DE GREGORIO SERGIO; BUSCAGLIA
ELIO, PIRAZZI MAURO, DE SORDI ENRICO, ACTIS GROSSO ELVIO, SCESA FABIO,
D'UGGENTO GIANCARLO, SAPINO WANDA, COSCIA MASSIMO, TOMOLA
BENIAMINO, ALEMANNO LUIGI, REGINATO FERNANDO, FORLANO VINCENZO,
LAGONA GIUSEPPE, BELFIORE ANTONIO, LISSANDRO PAOLO, PENT ERCOLE,
COMIZZOLI GIANNI.
Dichiara non luogo a provvedere nei confronti della società OLIMPYC COLLEGNO;
Dichiara le restanti Società deferite responsabili ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. e, per
l’effetto, applica:
- a carico di ciascuna delle società U.S.D. Agliè; - A.C.D. Arnuzzese; - U.S.D.
Bianzè; - A.S.D. Bussolino Sport; - S.D. Calcio Vogogna; - U.S.D. Caresanese; -
U.S. Castelnuovo Scrivia; - A.S.D. Centallo; - A.C. Cressese; - A.C. Edelweiss
Giaveno; - A.C. Fabbrica; - A.S.D. Fomarco; - A.S. Frassineto; - A.S.D. Juventus
Domo; - A.S. Moncalieri Calcio; - A.S.D. U.S. Moretta; - Polisportiva Dilettantistica
Novi G3; - F.C.D. Real Lentese; - A.S.D. Real Sarre; - U.S.D. Saint-Pierre; -
Tarantasca Calcio; - U.S.D. Valsusa V.S. Calcio; - U.S. Varalpombiese A.S.D. la
sanzione dell’ammenda per € 1.500
- a carico di ciascuna delle società G. RODALLESE, PIEDIMULERA, ROCCHETTA
TANARO, BAJO DORA e CENTALLO la sanzione dell’ammenda per €1.000.