COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 34

del 29 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

c) Reclamo della A.S.D. FERIOLO CALCIO avverso il

provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato

ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 29 del 15.10.2009, con

il quale veniva comminata la squalifica per otto gare al giocatore

GRIA Alan (gara FERIOLO / VOGOGNA del 11.10.2009-

Campionato Prima categoria girone A)

Con il reclamo in oggetto la società Feriolo Calcio richiede una riduzione della sanzione

comminata al proprio tesserato sig. Gria Alan, contestando le risultanze del rapporto

arbitrale ed in particolare la sussistenza del comportamento aggressivo e violento del

proprio tesserato nei confronti del direttore di gara; lamenta altresì l’eccessività della

sanzione in raffronto alla identica squalifica comminata dal giudice sportivo ad un

giocatore tesserato per un’altra società, in relazione a comportamenti ad avviso della

ricorrente decisamente più gravi.

Questa Commissione, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara,

chiarito che il richiesto confronto con il direttore di gara non è un mezzo di prova

ammissibile, ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti

come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per

gli organi di giustizia sportiva.

Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che a seguito della concessione di un calcio

di rigore a favore della squadra avversaria, il sig. GRIA inveiva ripetutamente e

minacciosamente nei suoi confronti, spingendolo più volte e graffiandolo sulle braccia,

tirandogli la maglia che si scuciva in un punto e tentando di colpirlo, sino a che non veniva

portato fuori dal terreno di gioco dai compagni di squadra.

Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore GRIA Alan giustifichi

appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo.

Si aggiunga infine che il riferimento a sanzioni analoghe in altri casi comminate per

episodi asseritamente più violenti compiuti ai danni dell’arbitro non è pertinente, dovendo

ogni situazione essere valutata in relazione al caso in concreto verificatosi. Invero

codesta Commissione non può esaminare –in quanto non oggetto di reclamo- il caso del

giocatore menzionato dalla ricorrente, ed anche se il medesimo avesse meritato una

squalifica più severa di quella comminata dal giudice sportivo, la circostanza non

giustificherebbe la richiesta riduzione della squalifica comminata al sig. Gria, che appare

congrua.

Per tali motivi la Commissione Disciplinare

RESPINGE

il ricorso della A.S.D. FERIOLO CALCIO, con conseguente addebito della tassa di

reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

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