COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34
del 29 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Reclamo della A.S.D. FERIOLO CALCIO avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato
ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 29 del 15.10.2009, con
il quale veniva comminata la squalifica per otto gare al giocatore
GRIA Alan (gara FERIOLO / VOGOGNA del 11.10.2009-
Campionato Prima categoria girone A)
Con il reclamo in oggetto la società Feriolo Calcio richiede una riduzione della sanzione
comminata al proprio tesserato sig. Gria Alan, contestando le risultanze del rapporto
arbitrale ed in particolare la sussistenza del comportamento aggressivo e violento del
proprio tesserato nei confronti del direttore di gara; lamenta altresì l’eccessività della
sanzione in raffronto alla identica squalifica comminata dal giudice sportivo ad un
giocatore tesserato per un’altra società, in relazione a comportamenti ad avviso della
ricorrente decisamente più gravi.
Questa Commissione, letto il reclamo ed esaminata la documentazione ufficiale di gara,
chiarito che il richiesto confronto con il direttore di gara non è un mezzo di prova
ammissibile, ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti
come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per
gli organi di giustizia sportiva.
Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che a seguito della concessione di un calcio
di rigore a favore della squadra avversaria, il sig. GRIA inveiva ripetutamente e
minacciosamente nei suoi confronti, spingendolo più volte e graffiandolo sulle braccia,
tirandogli la maglia che si scuciva in un punto e tentando di colpirlo, sino a che non veniva
portato fuori dal terreno di gioco dai compagni di squadra.
Non v’è dubbio pertanto che la gravità della condotta del giocatore GRIA Alan giustifichi
appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo.
Si aggiunga infine che il riferimento a sanzioni analoghe in altri casi comminate per
episodi asseritamente più violenti compiuti ai danni dell’arbitro non è pertinente, dovendo
ogni situazione essere valutata in relazione al caso in concreto verificatosi. Invero
codesta Commissione non può esaminare –in quanto non oggetto di reclamo- il caso del
giocatore menzionato dalla ricorrente, ed anche se il medesimo avesse meritato una
squalifica più severa di quella comminata dal giudice sportivo, la circostanza non
giustificherebbe la richiesta riduzione della squalifica comminata al sig. Gria, che appare
congrua.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
RESPINGE
il ricorso della A.S.D. FERIOLO CALCIO, con conseguente addebito della tassa di
reclamo di € 130,00 che non risulta versata.