COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34
del 29 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Reclamo della Società ASTISPORT avverso il provvedimento
adottato dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 12 – Delegazione
Provinciale di Asti - del 01/10/09 in relazione alla gara MASIO -
ASTISPORT del 26/09/09, Torneo Giovanissimi Fascia B
Con ricorso tempestivamente proposto e debitamente comunicato alla controparte, la
Società ASD ASTISPORT si duole del provvedimento in oggetto con cui il Giudice
Sportivo ha assegnato gara persa alla ricorrente, oltre all’applicazione di una ammenda di
euro 10,00 ed alla penalizzazione di un punto in classifica, per non essersi presentata in
campo per la disputa della gara.
La società ricorrente sostiene che il fatto non sia riconducibile ad una propria negligenza
bensì ad un casuale disguido. In particolare la gara in oggetto, inizialmente programmata
per la data del 27/09/09 alle ore 15.00, come da C.U. n. 10 del 17/09/2009, era stata
anticipata al sabato 26/09, senza che di ciò fosse stata data ufficiale comunicazione alla
ricorrente.
L’esame della documentazione ufficiale conferma la tesi difensiva della ricorrente, anche
alla luce delle precisazioni fornite dalla Delegazione Provinciale di Asti dalle quali si
evince come il breve spazio di tempo avuto a disposizione non avesse consentito di
effettuare una ufficiale comunicazione della variazione del giorno di gara (si parla di una
comunicazione solo verbale che però non può ritenersi prevalente rispetto alla
precedente comunicazione della data dell’incontro apparsa sul Comunicato Ufficiale).
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, nel pieno accoglimento del ricorso
proposto dalla Società ASD ASTISPORT, delibera l’annullamento dei provvedimenti
adottati dal Giudice Sportivo e dispone la ripetizione della gara MASIO – ASTISPORT.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.